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Come si revoca l'obbligo di mantenimento per i figli?

Assia Fontana
Assia Fontana
2025-10-15 06:45:42
Numero di risposte : 27
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Il genitore onerato del pagamento dell’assegno per il mantenimento si rivolge al Tribunale per la richiesta di revoca del concorso economico destinato al figlio maggiorenne. L’accertamento sulla possibile revoca del concorso al mantenimento del figlio è da operare caso per caso, a seconda della condizione economica della famiglia, del percorso di formazione del figlio, della sua attitudine e volontà a rendersi autonomo, senza dimenticare le condizioni del mercato del lavoro. Per ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne bisogna presentare ricorso al Tribunale portando all’attenzione del Giudice la acquisita autosufficienza del maggiorenne. L’obbligo del genitore viene meno quando vi è la prova che il figlio ha un lavoro che gli consenta di soddisfare le primarie esigenze. Il tutto dipende sempre dal percorso formativo svolto. In ogni caso oggi il tetto massimo di età per la revoca dell’assegno è quello dei ventinove anni.
Gelsomina Gatti
Gelsomina Gatti
2025-10-10 23:58:41
Numero di risposte : 23
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La normativa italiana prevede che è un diritto e dovere dei genitori provvedere al mantenimento dei figli. In caso di separazione, l’assegno di mantenimento permette al genitore di provvedere all’esigenze della prole. Il genitore obbligato a versarlo può chiedere al giudice la revoca assegno mantenimento al figlio maggiorenne dimostrando che egli abbia raggiunto l’autonomia economica ed è conseguentemente in grado di sostenersi da solo. L’obbligo di mantenere i figli, inderogabile fin quando sono minorenni, comunque non può cessare, anche se questi hanno raggiunto la maggiore età, se non sono indipendenti economicamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fissato a 29 anni l’età dopo la quale i figli sono ritenuti in grado di lavorare e quindi di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Spetta al genitore che chiede la revoca dell’assegno di mantenimento la prova dell’autosufficienza economica dei figli. Spetta al figlio dimostrare che si sia attivato per trovare un’occupazione che gli permetta di ottenere un’autonomia economica. L’obbligo di versamento degli alimenti alla prole cessa se, nonostante i figli siano stati messi nella condizione di lavorare e avere un’indipendenza economica, non l’abbiano raggiunta per loro inerzia o rifiuto alle occasioni lavorative.
Sandro Pellegrini
Sandro Pellegrini
2025-10-01 17:01:00
Numero di risposte : 17
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L'obbligo di mantenimento a beneficio dei figli, anche maggiorenni, sussiste solo nel caso in cui non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale, senza loro colpa. L’assegno è, in sintesi, revocabile qualora i figli non abbiano ancora raggiunto l’autosufficienza reddituale per colpa, ad esempio, a causa di un comportamento negligente o per inettitudine o trascuratezza. Inoltre, l’avanzare dell’età è un elemento rilevante. La Corte territoriale ha concretamente applicato il principio di autoresponsabilità, che impone al figlio di non abusare del diritto ad essere mantenuto dal genitore oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura. L’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione. Infatti, se è vero che sussiste l’obbligo di mantenere i figli sino a che non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica, è parimenti vero che vi sono dei limiti, perché non è corretto che il genitore debba mantenere un figlio nullafacente. L’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni che siano disoccupati non persegue una funzione assistenziale illimitata e incondizionata.
Gabriele Negri
Gabriele Negri
2025-09-20 03:33:31
Numero di risposte : 30
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La revisione dell’assegno di mantenimento non è mai automatica. Il giudice, sulla base delle prove fornite dalla parte richiedente volte ad accertare la variazione delle condizioni economiche dell’obbligato o le aumentate esigenze di vita del figlio, valuti l’incidenza di tali fatti sopravvenuti sulla necessità di modificare l’ammontare dell’assegno senza tuttavia rivalutarne i presupposti. Quando viene proposta domanda di revisione del contributo al mantenimento dei figli ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970, il giudice non può effettuare una nuova valutazione dei presupposti e dell’entità dell’assegno ponderando in modo diverso da quanto precedentemente effettuato le condizioni economiche delle parti. Il Giudice deve solo verificare se e in quale misura le circostanze sopravvenute abbiano inciso sulla situazione patrimoniale dell’obbligato ed eventualmente rivedere l’ammontare del contributo al mantenimento proprio in ragione dei fatti sopravvenuti e delle mutate esigenze dei figli. La modifica di tale mantenimento sarebbe stata legittima solo in presenza di comprovate ragioni di natura economica quali una modifica in melius o in peius del reddito paterno oppure ulteriori spese improvvise ovvero un mutamento nelle esigenze del figlio.
Ludovico Marchetti
Ludovico Marchetti
2025-09-20 03:08:29
Numero di risposte : 27
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L'obbligo di mantenimento per i figli maggiorenni può essere interrotto se questi rifiutano di lavorare, restando disoccupati. Il genitore non può decidere autonomamente di smettere di versare l'assegno di mantenimento. Solo il giudice ha il potere di revocare l'obbligo di mantenimento, previa richiesta formale da parte del genitore. Quando il figlio diventa maggiorenne, l'obbligo del mantenimento non cessa automaticamente. Il mantenimento può essere revocato in determinate situazioni, come il mancato impegno nello studio o nel lavoro. Le condizioni per la revoca anticipata includono: scarso rendimento negli studi, come il mancato superamento di esami o il loro svolgimento con tempi molto dilatati; mancanza di impegno nella ricerca di un'occupazione, ad esempio la mancata partecipazione a stage, tirocini o concorsi pubblici; non iscriversi al centro per l'impiego o non inviare il curriculum per cercare lavoro.
Cinzia Bellini
Cinzia Bellini
2025-09-19 22:25:01
Numero di risposte : 24
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Lo si può fare in due principali situazioni: quando i ragazzi sono diventati maggiorenni ed economicamente indipendenti, o comunque sono nelle condizioni di mantenersi da soli, e in questi casi l’assegno cessa definitivamente; oppure quando cambiano le rispettive situazioni economiche delle parti: in concreto, quella del genitore obbligato al mantenimento potrebbe peggiorare per vari fattori, come una malattia, un infortunio con invalidità che compromette la capacità lavorativa, la perdita del lavoro. In entrambi i casi bisogna seguire una particolare procedura giudiziaria, e motivare la richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento. Questa procedura è di tipo contenzioso e si svolge in tribunale. Nel contraddittorio processuale, le controparti potranno presentare le loro osservazioni e deduzioni. Per riuscire a far revocare l’assegno di mantenimento versato per un figlio già maggiorenne, il genitore interessato deve provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, e quindi percepisce un reddito stabile e adeguato. La giurisprudenza ritiene che oltre i 30 anni di età, questa prova si ribalta, vale a dire che deve essere il percettore del mantenimento a dimostrare perché non è riuscito a raggiungere l’indipendenza economica. Anche il peggioramento della situazione economica del genitore obbligato può determinare la riduzione del mantenimento periodico ai figli, ma permane sempre l’obbligo di contribuire con le proprie sostanze, per quanto possibile.