Il lavoratore ha il diritto di recedere dal proprio contratto di lavoro, ovvero di rassegnare le proprie dimissioni, quando vi sia una situazione che rende insostenibile la prosecuzione del rapporto lavorativo.
Le dimissioni per “giusta causa” si hanno quando il lavoratore mette fine al rapporto di lavoro per un fatto addebitabile al datore di lavoro, idoneo ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.
Le ipotesi in cui, per giurisprudenza consolidata, vi sia una “giusta causa” di dimissioni sono: Le molestie sessuali da parte del datore di lavoro oppure offese, ingiurie e comportamenti denigratori;
Il mancato o ritardo pagamento dello stipendio;
L’omesso versamento dei contributi previdenziali;
Il mobbing;
Il demansionamento;
La pretesa di esecuzione di prestazioni illecite da parte del lavoratore.
Con l’entrata in vigore del c.d. Jobs Act, il lavoratore deve seguire un’apposita procedura telematica a disposizione sul sito dell’Inps.
Non è necessario dare il c.d. preavviso, ovvero, chi si dimette per “giusta causa” può cessare di lavorare immediatamente dopo la comunicazione di recesso senza vedersi addebitata l’indennità sostitutiva di preavviso.