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Qual è l'indennità di licenziamento per giusta causa?

Carmelo Testa
Carmelo Testa
2025-09-22 07:30:49
Numero di risposte : 29
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In particolare – ricorrendo il requisito dimensionale – qualora non vi siano gli estremi della giusta causa in ragione dell’insussistenza del fatto contestato o perché il fatto rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa, è prevista la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento al lavoratore di un indennizzo, entro il limite massimo di 12 mensilità retributive, oltre che del versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione: si parla della c.d. tutela reale attenuata. Nelle altre ipotesi in cui non ricorrono gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro, invece, il giudice applica la c.d. tutela obbligatoria standard, ossia condanna il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria in una misura compresa fra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto. La Cassazione, nell’ambito di tale quadro normativo, con ordinanza n. 5588 del 1° marzo 2024 ha confermato la sentenza di merito, rigettando il ricorso della società datrice di lavoro. Nel confermare la pronuncia, la Cassazione ha premesso che, nei casi di licenziamento per giusta causa, risulta necessario che il Giudice compia un giudizio di gravità e proporzionalità della condotta del lavoratore. Di conseguenza, la società soccombente è stata condannata alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità, commisurata alla retribuzione mensile non corrisposta al lavoratore dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra.