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Quali sono le regole per la ripartizione delle spese condominiali?

Isabel Moretti
Isabel Moretti
2025-09-26 18:57:38
Numero di risposte : 24
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La ripartizione delle spese condominiali è regolamentata dall’articolo 1123 del Codice Civile, che stabilisce che le quote di spesa devono essere suddivise in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino. Questa regola è rigida e vincolante, senza eccezioni consentite attraverso decisioni della maggioranza dei condomini. È possibile apportare modifiche alla ripartizione delle spese, ma solo con il consenso unanime di tutti i condomini, indipendentemente dal tipo di regolamento condominiale in vigore. La natura del regolamento non influisce sulla modifica della ripartizione delle spese. Se la modifica riguarda i millesimi, è richiesta un’unanimità. Altrimenti, la maggioranza può decidere. Ci sono due eccezioni alla regola dei millesimi: quando beni o servizi comuni sono utilizzati in modo diverso dai condomini o quando ci sono più strutture e la suddivisione avviene solo tra coloro che ne traggono vantaggio.
Shaira Mariani
Shaira Mariani
2025-09-26 17:26:47
Numero di risposte : 23
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Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comune dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali. Le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.