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Quali spese condominiali deve pagare il proprietario di un garage?

Elda Battaglia
Elda Battaglia
2025-10-19 16:50:50
Numero di risposte : 30
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Il proprietario di un box in un immobile che non sia anche proprietario di un appartamento partecipa in modo diverso al pagamento delle spese condominiali a seconda che il garage si trovi all’interno dell’immobile, cioè sia parte integrante dello stesso o all’esterno dello stesso. Qualora il garage faccia parte dell’immobile, il proprietario dovrà partecipare alle spese ordinarie condominiali relative a tutti i servizi di cui usufruisce per l’utilizzo del garage non in proporzione ai millesimi posseduti ma secondo quanto previsto dal regolamento condominiale, in mancanza del quale secondo quanto deliberato dall’assemblea. Oltre al pagamento delle spese relative ai servizi di cui usufruisce, parteciperà anche alle spese straordinarie, in quanto proprietario di un bene facente parte dell’immobile, per interventi strutturali sull’immobile. Quando invece il garage si trova in zona separata dall’edificio, il proprietario è tenuto a sostenere esclusivamente le spese relative ai servizi di cui usufruisce. Dovrà in ogni caso partecipare alle spese straordinarie relative al rifacimento del cortile che immette al garage e ad ogni altra spesa di servizi strettamente connessi allo sfruttamento dello stesso. In entrambi i casi qualora il condominio debba sostenere delle spese legali le stesse saranno addebitate anche ai proprietari dei box in virtù dei millesimi posseduti, come per tutte le altre spese.
Abramo Basile
Abramo Basile
2025-10-17 03:14:52
Numero di risposte : 22
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Non vi è dubbio che spettino solo ai proprietari dei predetti posti auto le spese relative alle opere interne di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di manutenzione ordinaria dell’autorimessa. In occasione del rifacimento di una terrazza di uso esclusivo di un singolo condòmino che svolga anche la funzione di copertura dell’autorimessa, si applichi il criterio di cui all’art. 1126 cod. civ. e, cioè, che la spesa gravi per 1/3 a carico del proprietario della terrazza e per 2/3 a carico dei proprietari dei posti auto. Le spese di manutenzione e conservazione delle cose e degli impianti che servono solo una parte del fabbricato, formando oggetto di condominio separato, debbono essere sostenute solo dai proprietari delle unità immobiliari di questa parte, e non dagli altri, secondo il principio generale del terzo comma dell’art. 1123 cod. civ. I proprietari dei posti auto non saranno tenuti a concorrere alla spesa di manutenzione dell’ascensore e delle scale se l’autorimessa costituisce un corpo di fabbrica a sé stante. Nel caso in cui l’autorimessa sia parte integrante dell’edificio, troverà applicazione la regola posta dall’art. 1124 cod. civ., cosicché i predetti proprietari concorreranno per metà in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà e per metà in ragione del piano.
Nestore Esposito
Nestore Esposito
2025-10-06 10:13:36
Numero di risposte : 22
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Il proprietario di un box auto sito in un edificio, anche se non è proprietario di un appartamento nel condominio, è tenuto al pagamento di alcune spese condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria. Se il box è parte integrante dello stabile, il proprietario è tenuto a pagare le spese connesse all’utilizzo del box, in base ai millesimi di cui ne è titolare. Deve inoltre partecipare alla ripartizione delle spese per interventi di ricostruzione parziale o totale effettuati nello stabile, sempre in proporzione alla quota millesimale di proprietà, nonché alle spese relative ai servizi di cui usufruisce. Se il garage è sito all’esterno dell’edificio condominiale, il proprietario è tenuto alle spese che interessano esclusivamente l’area box. Se i lavori di ristrutturazione o manutenzione riguardano parti dell’edificio connesse all’area box, il proprietario del garage deve contribuire alle spese. Le spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non possono essere poste a carico di chi non ha posti auto, box, servitù di passaggio sulla rampa e sullo spazio di manovra e di accesso ai garage. Di conseguenza, le spese per la conservazione devono essere ripartite esclusivamente tra i condòmini che fruiscono in proporzione ai rispettivi millesimi di ciascuno.
Demis Montanari
Demis Montanari
2025-09-26 21:00:10
Numero di risposte : 27
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Il proprietario di un box in condominio è tenuto a sostenere alcune spese condominiali, ma la natura e l’ammontare di queste spese variano in base ai servizi e alle parti comuni di cui beneficia o di cui può teoricamente usufruire. I proprietari di box o garage, pur non vivendo all’interno del condominio, usufruiscono teoricamente di alcune parti comuni, come le aree di accesso, il vialetto di ingresso, le rampe, e le luci comuni che illuminano i percorsi verso il box. Di conseguenza, essi devono pagare una quota per: Manutenzione delle parti comuni utilizzate per raggiungere il box. Spese di illuminazione per le aree comuni. Eventuali costi di sicurezza o di sistemi antincendio presenti nelle aree comuni. Il proprietario di un box è generalmente tenuto a contribuire alle spese di manutenzione del portone d’ingresso del condominio se questo è necessario per accedere al garage. Le spese di pulizia delle aree comuni e di giardinaggio sono generalmente suddivise tra tutti i condomini, ma la partecipazione del proprietario di un box varia a seconda dell’utilizzo di tali servizi. Il proprietario di un box è tenuto a contribuire a tali spese in quanto la polizza copre anche le aree di cui egli usufruisce per l’accesso al box. Nel caso in cui il condominio decida di effettuare interventi straordinari, anche i proprietari di box devono contribuire in proporzione.
Marianita D'angelo
Marianita D'angelo
2025-09-26 20:42:37
Numero di risposte : 32
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Il proprietario di un garage, qualora non sia anche proprietario di un appartamento, partecipa comunque al pagamento di alcune spese condominiali. Il proprietario di un box auto sito in un edificio, anche se non è proprietario di un appartamento nel medesimo stabile, è comunque tenuto al pagamento di alcune spese condominiali di manutenzione ordinaria e straordinaria. In questo primo caso, il proprietario del garage è tenuto a pagare le spese connesse all’utilizzo del box, in ragione dei millesimi di cui è titolare. Egli deve anche partecipare alla divisione delle spese per interventi di ricostruzione parziale o totale effettuati nello stabile. Se il box è separato dall’edificio condominiale, il proprietario è tenuto alle spese che interessano esclusivamente il piano delle autorimesse. Diversamente dal primo caso, però, il proprietario del box è esonerato dal pagamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del condominio. Egli non partecipa quindi, per esempio, alle spese di riparazione del tetto o della facciata. Nemmeno partecipa alle spese che riguardano androne, scale e ascensore, se il piano ove si trova il box auto non ne è servito.
Jole Villa
Jole Villa
2025-09-26 19:44:07
Numero di risposte : 26
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Il proprietario di un box auto deve ugualmente contribuire alle spese condominiali, alla stessa stregua di colui che, invece, è titolare di un appartamento. Ovviamente, a cambiare potrà essere la misura del contributo: poiché box e locali simili hanno un valore solitamente inferiore a quello di un’abitazione vera e propria, è ragionevole pensare che il proprietario di un’autorimessa pagherà una quota condominiale decisamente inferiore rispetto a chi è titolare di un appartamento. In ipotesi in cui il box auto sia “staccato” dall’edificio condominiale ovvero da alcune parti comuni di esso, il condomino proprietario solo del garage non dovrà contribuire al pagamento di tutte le spese condominiali, ma solamente di quelle che riguardano i beni e i servizi di cui può fruire, come ad esempio la rampa che porta al piano interrato e il cancello automatico posto a custodia. I condòmini contribuiscono alle spese dei beni e dei servizi comuni di cui possono, anche solo potenzialmente, giovarsi. Secondo la legge, se un edificio ha più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Cirino Santoro
Cirino Santoro
2025-09-26 18:43:38
Numero di risposte : 13
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Se il garage è condominiale, tutti partecipano alle diverse spese di rifacimento. Invero, se il garage condominiale è parte integrante del palazzo, perché magari coincide con le sue fondamenta, in questo caso devono contribuire tutti i condomini alle spese di ristrutturazione in base ai millesimi di proprietà. Diversamente, se il garage è ben separato dall'edificio condominiale, in questo caso le spese per i lavori graveranno solo sugli effettivi proprietari dei box auto. Infatti, non può ritenersi che un condomino che non sia proprietario né di un posto auto, né di un box o di una cantina, possa essere chiamato a contribuire alle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione del garage dove gli stessi sono situati. Le regole sopra indicate sono di carattere generale, il regolamento condominiale può derogare alle stesse anche in virtù delle particolari condizioni strutturali in cui i garage si trovano rispetto all'edificio di cui fanno parte.