Per usucapire un bene immobile, il codice richiede il possesso continuo, non violento o clandestino, ininterrotto e palese.
Il possesso del bene deve essere continuo e ininterrotto, non vi devono essere interruzioni superiori ad un anno.
Il possesso non deve essere esercitato con violenza ovvero contro la volontà, né clandestinamente ovvero in modo occulto.
Deve essere palese e quindi pubblico.
L’usucapione dei beni immobili si ottiene con il possesso continuato per vent’anni.
L’art. 1159 c.c. enuclea la disciplina per il termine breve dell’usucapione di beni immobili: “Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie l’usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione.”
Per accertare l’usucapione e quindi l’acquisto del bene in capo al possessore, è necessario avviare una causa civile.
Per avviare la pratica di usucapione occorre l’obbligatoria assistenza di un avvocato.