Affinché possa concretizzarsi l'usucapione occorrono i seguenti requisiti, ossia che il possesso del bene da parte del soggetto terzo dovrà essere: pacifico, senza violenza; pubblico, manifestato pertanto in modo non clandestino; non equivoco, ovvero posto in essere senza porre in essere atti contraddittori; continuo, quindi nel tempo mai interrotto dimostrando in modo inequivocabile che il possessore si è comportato esattamente come se fosse il proprietario del bene.
Oltre ai requisiti menzionati in ordine alle qualità del possesso, l'art. 1158 c.c. stabilisce che “la proprietà si acquisti in virtù del possesso continuato per venti anni” dal momento in cui, per l'appunto, si inizia a possedere.
Il termine può tuttavia ridursi a dieci anni in presenza di determinate ulteriori condizioni.
Tali ipotesi ricorrono quando il possessore ha acquistato il bene in buona fede da chi non ne era proprietario, ma in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.
La Corte rammenta che risulta possibile per un comproprietario in possesso del bene comune usucapire la quota degli altri comunisti, occorrendo tuttavia che questo estenda il possesso sul bene per intero in modo esclusivo, dimostrando di averlo posseduto come proprietario e non quale semplice “comproprietario”.
Ai fini dell’usucapione occorre quindi la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, con onere della relativa prova a suo carico.