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Quali sono gli elementi essenziali dell'usucapione?

Jari Bellini
Jari Bellini
2025-09-26 22:42:59
Numero di risposte : 22
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Sono tre gli elementi fondamentali dell’usucapione: 1) un possesso per oltre 20 anni del bene altrui; 2) l’utilizzo di tale bene con esercizio dei poteri che solo un proprietario potrebbe vantare; 3) la mancata rivendicazione del proprio bene da parte del proprietario. Se manca anche uno solo di questi tre elementi, non si può avere usucapione. La prova deve riguardare soltanto il momento iniziale in cui tale situazione si è verificata e non tutto l’arco dei 20 anni. Dunque, i 20 anni decorrono dal primo atto di utilizzo del bene secondo il diritto che solo un proprietario potrebbe vantare. Ai fini dell’usucapione è necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa da parte dell’interessato attraverso un’attività contrastante e incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione, non essendo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti o tollerati dal proprietario, perché comportanti solo l’erogazione di spese per il miglior godimento della cosa. Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, dichiarando di averlo usucapito, è obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, dunque, non soltanto del corpus, ma anche dell’animus.
Demi Rizzi
Demi Rizzi
2025-09-26 20:32:05
Numero di risposte : 26
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Affinché possa concretizzarsi l'usucapione occorrono i seguenti requisiti, ossia che il possesso del bene da parte del soggetto terzo dovrà essere: pacifico, senza violenza; pubblico, manifestato pertanto in modo non clandestino; non equivoco, ovvero posto in essere senza porre in essere atti contraddittori; continuo, quindi nel tempo mai interrotto dimostrando in modo inequivocabile che il possessore si è comportato esattamente come se fosse il proprietario del bene. Oltre ai requisiti menzionati in ordine alle qualità del possesso, l'art. 1158 c.c. stabilisce che “la proprietà si acquisti in virtù del possesso continuato per venti anni” dal momento in cui, per l'appunto, si inizia a possedere. Il termine può tuttavia ridursi a dieci anni in presenza di determinate ulteriori condizioni. Tali ipotesi ricorrono quando il possessore ha acquistato il bene in buona fede da chi non ne era proprietario, ma in forza di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà. La Corte rammenta che risulta possibile per un comproprietario in possesso del bene comune usucapire la quota degli altri comunisti, occorrendo tuttavia che questo estenda il possesso sul bene per intero in modo esclusivo, dimostrando di averlo posseduto come proprietario e non quale semplice “comproprietario”. Ai fini dell’usucapione occorre quindi la manifestazione del dominio esclusivo sulla cosa comune da parte dell'interessato, attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed incompatibile con il possesso altrui, con onere della relativa prova a suo carico.