La responsabilità professionale di un operatore qualificato è sottoposta a precisi termini di prescrizione.
Questo significa che il diritto di agire per il risarcimento del danno può estinguersi trascorso un determinato periodo di tempo e cioè:
Responsabilità contrattuale: il termine è di 10 anni, decorre dall’inadempimento del professionista.
Responsabilità extracontrattuale: il termine è di 5 anni e decorre dal momento in cui il danneggiato ha conoscenza del danno.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10506/2022, ha ribadito che, in caso di responsabilità professionale del medico, il termine di prescrizione decorre dalla conoscenza effettiva del danno subito dal paziente, indipendentemente dalla data dell’intervento.
Il calcolo del termine di prescrizione dipende da diversi fattori:
Dies a quo (inizio del termine): La prescrizione decorre dal momento in cui il cliente ha avuto conoscenza del danno e del suo collegamento causale con l’inadempimento.
In alcune professioni, come quella medica, i termini di prescrizione sono influenzati dalla scoperta tardiva del danno.
La giurisprudenza, ad esempio, ha stabilito che per i danni “occulti” il termine decorre dalla scoperta del problema.