Cosa succede se una scrittura privata per l'affitto non viene registrata?

Enrico Ruggiero
2025-09-30 18:38:36
Numero di risposte
: 20
L’omessa registrazione comporta la nullità del contratto, con conseguenze sia per il proprietario che per l’inquilino.
Nel caso di un contratto di affitto non registrato, la legge stabilisce che il proprietario non ha diritto a riscuotere il canone d’affitto concordato nel contratto.
L’inquilino che scopre di vivere in un immobile con contratto non registrato, ha il diritto di chiedere la restituzione dei canoni d’affitto già pagati.
La Corte di Cassazione ha confermato che l’inquilino può avanzare una richiesta di rimborso entro sei mesi dal rilascio dell’immobile, chiedendo la restituzione di tutte le somme versate secondo un contratto che, di fatto, è nullo.
Diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno rafforzato la posizione dell’inquilino in caso di contratto di locazione non registrato.
La registrazione tardiva del contratto ha effetto retroattivo, obbliga l’inquilino a versare quanto stabilito nel contratto, una volta che la registrazione è stata completata.

Gian Donati
2025-09-30 14:45:15
Numero di risposte
: 21
In caso di omessa registrazione del contratto, la normativa prevede sanzioni anche pesanti.
Le sanzioni amministrative per omessa o parziale registrazione del contratto possono variare: dal 120% al 240% dell’imposta di registro dovuta, per omessa registrazione.
L’articolo 41-ter del D.P.R. n. 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di presumere l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta precedenti all’accertamento, salvo prova contraria da parte del contribuente.
Chi si rende conto dell’errore può sanarlo attraverso il ravvedimento operoso, pagando l’imposta dovuta e una sanzione ridotta proporzionalmente al ritardo.

Sesto Vitali
2025-09-30 13:47:53
Numero di risposte
: 17
La scrittura privata e non registrata, non prova la disdetta del contratto di locazione.
Il risultato è che il proprietario dell’immobile dovrà continuare a dichiarare i canoni di locazione, anche se non percepiti e, se non lo fa, rischia un accertamento fiscale.
La disdetta dell’affitto con scrittura privata non registrata non è una valida prova contro l’invito dell’Agenzia delle Entrate a pagare le imposte sulla locazione.
Per il giudice la contribuente, non ha fornito prova della disdetta del contratto di locazione, non potendo bastare la scrittura privata non registrata.
Il proprietario dell’immobile dovrà continuare a dichiarare i canoni di locazione, anche se non percepiti e, se non lo fa, rischia un accertamento fiscale.