L’affitto senza contratto – ossia “in nero” – è considerato nullo e pertanto non esplica effetti sul piano civile.
Oltre a ciò, sul piano fiscale invece, esso rappresenta un’evasione fiscale.
Tale nullità, tuttavia, può essere sanata in qualsiasi momento procedendo alla registrazione tardiva.
In linea di principio, la registrazione deve avvenire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto
Le Sezioni Unite hanno però ammesso anche la registrazione oltre tale termine, salvo ovviamente il pagamento delle sanzioni per il ritardo.
Detta registrazione ha effetto retroattivo: sana cioè il contratto sin dall’origine, consentendo al locatore di esercitare tutti i propri diritti nei confronti dell’inquilino a partire dal primo giorno del rapporto.
Il locatore non potrà far valere, dinanzi al giudice, le tipiche pretese nei confronti dell’inquilino che, di norma, si pongono nel corso dell’esecuzione del rapporto
Il locatore non può pretendere che il conduttore paghi il canone nella misura concordata, né può chiedere contro di lui un decreto ingiuntivo con cui il giudice lo condanni a versare eventuali mensilità arretrate.
Il locatore non potrà accedere alla procedura di sfratto, sicuramente più rapida di un normale giudizio civile.