L'assegnazione della casa coniugale è un diritto personale di godimento o reale?

Liborio Costantini
2025-06-12 21:54:35
Numero di risposte: 5
L’assegnazione della casa familiare viene disposta dal giudice tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
La giurisprudenza ha individuato la casa familiare come l’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza.
L’assegnazione è, dunque, disposta dal giudice e deve essere revocata dal giudice sulla base di un giudizio di conformità o meno all’interesse del minore.
Viene, quindi, definito come un diritto personale di godimento sui generis diverso dal diritto di abitazione o altro diritto reale, ma è comunque trascrivibile nei registri immobiliari.
Diversamente, il diritto di abitazione è un diritto reale, regolato dal codice civile, che può essere stabilito dalle parti, ad es. negli accordi di separazione/divorzio o di regolamentazione dell’affidamento dei figli, prevedendo un termine e delle condizioni.

Yago Giuliani
2025-06-06 03:18:07
Numero di risposte: 6
L’assegnazione della casa familiare attribuisce un diritto personale di godimento, che prescinde dalla proprietà dell’abitazione in capo ad uno o ad entrambi i genitori ovvero a soggetti terzi.
Perciò, se l’immobile è:– di proprietà di uno solo dei genitori, egli dovrà comunque lasciarlo al genitore con il quale i figli abitano principalmente;
L’assegnazione è comunque un beneficio soggetto a modifiche.
Tale diritto, infatti, può venire meno quando l’assegnatario:1) non abita più stabilmente nella casa familiare
In ognuno di questi casi la revoca del diritto di godimento non è automatica, ma sempre subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse del figlio, che può essere attivato mediane una istanza di revisione o modifica dei provvedimenti giudiziari.
Ma cosa succede nel caso in cui il collocamento dei minori sia in sostanza paritario, non essendovi un genitore principale presso il quale i figli siano prevalentemente collocati.
In questi casi, non essendoci un genitore collocatario “principale”, si discute su chi abbia il diritto di godere della casa familiare.
La giurisprudenza di merito non è univoca: ogni caso è unico nel suo genere e va valutato come tale.

Benedetta De rosa
2025-05-26 16:10:02
Numero di risposte: 6
L'assegnazione della casa coniugale è un diritto personale di godimento.
Né incide sul riportato orientato quanto disposto dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4, comma 12-quinquies, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, con il quale il legislatore ha specificamente previsto che, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili, sia soggetto passivo del tributo il coniuge a cui viene assegnata la casa coniugale con provvedimento giurisdizionale, intendendosi l'assegnazione della casa coniugale effettuata a titolo di diritto di abitazione.
Si tratta infatti di una disposizione innovativa e, come tale, non suscettibile di applicazione retroattiva e, quindi, all'annualità in contestazione.
Solo nella vigenza del nuovo assetto normativo si può affermare, come chiarito dalla Circolare n. 2/DF del 23 maggio 2013, che le agevolazioni inerenti all'abitazione principale e relative pertinenze siano riconosciute al coniuge assegnatario della casa coniugale per il quale, quindi, è sospeso il versamento della prima rata dell'I.M.U..

Elisa Messina
2025-05-26 15:43:21
Numero di risposte: 4
L'assegnazione della casa coniugale costituisce un diritto personale di godimento, ma non è in alcun modo assimilabile ad un diritto reale.
Infatti il bene oggetto della assegnazione, stabilita con provvedimento giudiziale, può ben essere venduto oppure oggetto di espropriazione immobiliare.
Ovviamente all'acquirente (sia a quello che abbia acquistato a trattativa privata, sia a quello che sia aggiudicatario del bene dopo avere concorso all'asta giudiziaria) sarà sempre opponibile il diritto dell'assegnatario ad utilizzare il bene, finchè ne sussistano i presupposti previsti dalla legge (in particolare, convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti).
La Cassazione, con sentenza del 19.07.2012, n.12466 ha precisato tale assunto, evindenziando che l'assegnazione non è un diritto reale e che quindi essa non impedisce la vendita, nè è opponibile ai terzi creditori.
Ciò significa che chi acquista un immobile che il giudice ha assegnato alla ex del proprietario, acquista un immobile occupato.
Cioè il terzo acquista la proprietà ma non può entrare in possesso dell'immobile in virtù del provvedimento di assegnazione del giudice che ha un valore maggiore rispetto al diritto di proprietà.
Quindi anche se il provvedimento di assegnazione della casa familiare non è trascritto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, la moglie alla quale è stata assegnata la casa può opporre al terzo acquirente il titolo di assegnazione per un periodo di nove anni.
Se invece, il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene trascritto presso la Conservatoria, prima dell'atto di vendita dell'immobile a terzi, il titolo di assegnazione può essere opposto anche oltre i nove anni.

Giacomo Rinaldi
2025-05-26 13:09:46
Numero di risposte: 7
L'assegnazione della casa coniugale rappresenta l'ambiente domestico costituente centro di affetti, interessi e consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità della prole.
Tale interesse, volto a tutelare i diritti fondamentali dei minori, o dei figli economicamente non autosufficienti, è dotato di copertura costituzionale, con la conseguenza che la casa familiare potrà essere, in caso di separazione dei coniugi, assegnata al genitore con cui convivono i figli.
Ed infatti, sia in sede di separazione che di divorzio, il giudice può assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento sull'immobile, solo se a lui risultino affidati figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti.
In materia di separazione, l'assegnazione alla madre degli arredi a suo tempo già presenti nella casa coniugale postula sulla previsione dell'art. 155-quater c.c., che prevede appunto, che il diritto al godimento della casa familiare venga meno qualora l'assegnatario cessi di abitarvi.
Nel giudizio di separazione personale, l'assegnazione della casa familiare a uno dei coniugi, ai sensi dell'articolo 155-quater del Codice civile, si estende anche agli arredi ed elettrodomestici della casa.
Ne consegue l'infondatezza della domanda del coniuge non assegnatario di restituzione della mobilia presente in detto immobile.
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