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Quando viene meno il diritto alla assegnazione della casa coniugale?

Naomi Bellini
Naomi Bellini
2025-06-29 16:35:32
Numero di risposte : 9
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Il diritto di abitazione nella casa coniugale è un diritto personale di godimento "sui generis", che, in funzione del "vincolo di destinazione collegato all'interesse dei figli", si estingue soltanto per il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'assegnazione. La morte del beneficiario, il compimento della maggiore età dei figli o il conseguimento da parte degli stessi dell'indipendenza economica, il trasferimento altrove della loro abitazione sono tutti eventi che possono far venir meno l'assegnazione. Il diritto di abitazione si estingue nel momento in cui vengono meno i presupposti che lo hanno giustificato, ovvero l'esistenza in vita del coniuge collocatario. L'accertamento delle circostanze di cui all’art. 337 sexies c.c. legittimanti una revoca giudiziale, quali il passaggio a nuove nozze oppure la convivenza more uxorio del genitore assegnatario o ancora la mancata utilizzazione da parte dello stesso, sempre previa valutazione dell'interesse prioritario dei figli, possono portare anch'esse all'estinzione del diritto di abitazione nella casa coniugale.
Nazzareno Battaglia
Nazzareno Battaglia
2025-06-22 22:50:52
Numero di risposte : 20
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Il diritto alla assegnazione della casa coniugale viene meno quando i figli raggiungono la maggiore età e diventano economicamente autosufficienti. La legge mira a tutelare i figli, garantendo loro di continuare a vivere in un ambiente al quale sono abituati nonostante la separazione dei genitori, riducendo così l’impatto emotivo di quest’ultima. Tuttavia, questa tutela viene meno quando i figli raggiungono la maggiore età e diventano economicamente autosufficienti, poiché il loro interesse prioritario, che costituisce la ragione principale dell’assegnazione, viene a mancare. Se i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti e non convivono più con il genitore assegnatario, il diritto all’assegnazione della casa familiare può venire meno. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 32151/2023, ha stabilito che l’assegnazione dell’abitazione coniugale deve cessare quando i figli diventano economicamente autosufficienti, poiché viene a mancare la ragione principale dell’assegnazione stessa. La legge stabilisce che il diritto a vivere nella casa familiare termina se l’assegnatario smette di risiedervi stabilmente, inizia una convivenza con una nuova persona o si sposa nuovamente.
Pacifico Rinaldi
Pacifico Rinaldi
2025-06-14 13:16:47
Numero di risposte : 15
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L’assegnazione della casa viene disposta dal giudice soltanto se la coppia abbia figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti. Ciò chiarito, passiamo ai casi in cui l’assegnazione della casa familiare si perde. Questo avviene: Primo caso. Indipendenza economica del figlio È il caso in cui il figlio, divenuto maggiorenne, trova un lavoro e diventa pertanto economicamente autonomo. Secondo caso. Indipendenza abitativa del figlio È il caso in cui il figlio si trasferisce stabilmente a vivere altrove, magari perché si sposa o inizia una relazione stabile con un’altra persona. Terzo caso di perdita dell’assegnazione della casa familiare. Quando cambia la collocazione del figlio minore L’assegnazione termina anche in presenza di figli minori, quando cambia la cd. collocazione del figlio. Quarto caso in cui si dovrebbe perdere l’assegnazione della casa familiare. Convivenza dell’ assegnatario con un nuovo partner. 5. Un altro caso in cui si perde l’assegnazione della casa familiare si verifica quando il genitore assegnatario si trasferisce con il figlio minore in un’altra abitazione, lasciando vuota la prima. In questo caso, l’altro genitore può chiedere e ottenere la restituzione dell’immobile, sempre che ne sia il proprietario.
Noel Giuliani
Noel Giuliani
2025-06-03 06:07:09
Numero di risposte : 7
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Il provvedimento di assegnazione della casa familiare viene meno nei seguenti casi: – se l’assegnatario vi rinuncia; – quando il figlio diventa economicamente autonomo (se sono più di uno, quando l’ultimo dei figli diventa indipendente); – quando il figlio, anche se non indipendente dal punto di vista economico, si trasferisce a vivere stabilmente altrove. Nel caso in cui il trasferimento sia dovuto a ragioni di studio, le situazioni vanno valutate caso per caso, ma in via prevalente si ritiene che l’assegnazione debba rimanere in vita fino a che non si interrompe in maniera stabile il rapporto con l’abitazione.
Enrica Donati
Enrica Donati
2025-05-26 10:34:00
Numero di risposte : 6
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Il diritto di godimento della casa familiare viene meno quando l’assegnatario non abita o cessa di abitare stabilmente nella casa coniugale ovvero conviva o contragga nuovo matrimonio. La revoca dell’assegnazione viene disposta inoltre quando vengono meno i presupposti che giustificano il provvedimento come per esempio il raggiungimento della maggiore età e dell’autonomia economica dei figli. La giurisprudenza degli ultimi anni ha sancito che uno dei presupposti rilevanti ai fini del mantenimento del suddetto istituto è la convivenza tra il genitore collocatario ed il figlio che deve consistere in una stabile abitazione dello stesso presso la casa familiare di uno dei genitori con solo eventuali ed occasionali allontanamenti per previ periodi. Non sussisteranno pertanto i presupposti necessari qualora il rientro a casa sia solo saltuario, in quanto tale circostanza configurerebbe un semplice rapporto di ospitalità. Per mantenere l’assegnazione della casa familiare è necessario quindi un collegamento stabile del figlio con l’abitazione assegnata al genitore. Il trasferimento del figlio pertanto, secondo il Giudice di Milano non esclude che lo stesso rientrerà, compatibilmente con le sue esigenze di studio e gli impegni delle lezioni, in quella che è sempre stata la sua casa di riferimento presso il genitore con cui viveva per mantenere tutti i rapporti amicali e i legami parentali che ha tessuto nel suo territorio di riferimento. Alla luce di quando sancito dal Tribunale di Milano si può quindi affermare che il semplice trasferimento del figlio, non economicamente autosufficiente, non legittima la revoca dell’assegnazione della casa familiare. Sarà pertanto necessario che il figlio stabilizzi i propri legami e la propria quotidianità nel luogo del trasferimento per poter dimostrare l’interruzione del legame con l’abitazione. Solo dopo tale radicamento potrà essere disposta la revoca del diritto di abitazione nella casa familiare.