La durata della procedura di sovraindebitamento non è stabilita in modo preciso, poiché il nuovo codice non prevede più il limite quadriennale.
Il nuovo codice offre uno spunto in senso positivo lì dove, nel comma terzo dell'art. 268, dispone che quando la domanda è proposta da un creditore non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata qualora l'OCC, su richiesta del debitore, attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
La procedura prosegue fino al momento in cui viene chiusa ai sensi della lett. d) del primo comma dell'art. 233, richiamato dall'art. 276 utilizzando nel frattempo le eccedenze salariali nei limiti indicati dal giudice.
Pertanto, salvo che il debitore non abbia lui proposto nella domanda un termine fino a quando la parte della sua retribuzione eccedente i bisogni propri e della propria famiglia siano destinati ai creditori o indichi una quota di soddisfazione da cui dedurre indirettamente tale termine.
In questa situazione di incapienza si applica la lett. b) del comma quarto dell'art. 268 che esclude dall'attivo disponibile per i creditori gli stipendi, le pensioni e tutto ciò che il debitore guadagna con la sua attività "nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia".