Quali sono le procedure di gestione della crisi?

Gabriella Silvestri
2025-10-03 07:02:21
Numero di risposte
: 22
Il Codice prevede un procedimento unitario per l’accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza compresa la liquidazione giudiziale.
Le procedure, anche se introdotte con un unico ricorso, sono, tuttavia, disciplinate in maniera autonoma e separata.
L’impresa che si trova in stato di probabile crisi o insolvenza, può accedere alla "composizione negoziata della crisi", purché sussistano ragionevoli prospettive di risanamento.
In stato di crisi o stato di insolvenza, può accedere a tutti gli strumenti per la regolazione della crisi del Codice.
In stato di insolvenza, può accedere alla liquidazione giudiziale.
In stato di sovraindebitamento, può accedere al concordato minore e alla liquidazione controllata.
L'art. 1, comma 1, lett. m-bis), CCI definisce gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come: "le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi".

Zelida Ferrari
2025-10-03 04:12:06
Numero di risposte
: 15
Le procedure di gestione della crisi da sovaindebitamento possono essere risolte con la richiesta di accedere ad una delle tre diverse procedure.
L’OCC ovvero il Gestore della Crisi, anche con l’ausilio del Legale del debitore, sottopone al Giudice delegato la valutazione sulla completezza della domanda proposta e sulla fattibilità di una delle possibili procedure tra le seguenti:
Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti.
L’accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
Piano del consumatore: funziona come l’accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano un’attività professionale/imprenditoriale ancora in corso.
Liquidazione del patrimonio del debitore: il Giudice, su richiesta del debitore, nomina il Gestore quale Liquidatore del patrimonio del debitore, indica i beni da vendere ed eventualmente una parte di reddito disponibile ed eccedente il necessario per una vita dignitosa del debitore e della sua famiglia, destinando il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.
L’esdebitazione comporta la possibilità di considerare come pagati tutti i debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
Con la Legge n.176/2020 è stata prevista una ulteriore possibilità di soluzione alle situazioni di sovraindebitamento, che opera qualora il debitore non abbia al momento della domanda nessuna utilità economica da mettere a disposizione dei creditori per il pagamento dei debiti:
Esdebitazione dell’incapiente: consente comunque, a certe condizioni e dietro presentazione di adeguata documentazione, di accedere alla liberazione dai debiti, ponendo in ogni caso a disposizione dei creditori le eventuali attività (nuovi redditi, eredità ecc) che sopraggiungessero nei quattro anni successivi alla domanda, sempre con provvedimento del Giudice.