Il Codice prevede un procedimento unitario per l’accesso a tutti gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza compresa la liquidazione giudiziale.
Le procedure, anche se introdotte con un unico ricorso, sono, tuttavia, disciplinate in maniera autonoma e separata.
L’impresa che si trova in stato di probabile crisi o insolvenza, può accedere alla "composizione negoziata della crisi", purché sussistano ragionevoli prospettive di risanamento.
In stato di crisi o stato di insolvenza, può accedere a tutti gli strumenti per la regolazione della crisi del Codice.
In stato di insolvenza, può accedere alla liquidazione giudiziale.
In stato di sovraindebitamento, può accedere al concordato minore e alla liquidazione controllata.
L'art. 1, comma 1, lett. m-bis), CCI definisce gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come: "le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell’impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi".