Nel contratto di lavoro part-time, a prescindere dal fatto che sia orizzontale, verticale o misto, devono essere indicati i giorni/periodi e gli orari di lavoro. Il dipendente part-time, inoltre, deve vedersi riconosciuti gli stessi diritti del lavoratore full time. Non solo il criterio di calcolo della retribuzione percepita in base alle ore lavorate deve coincidere, i lavoratori part-time e full-time devono ottenere lo stesso trattamento anche in merito a: durata del periodo di prova; durata delle ferie; durata del congedo (matrimoniale e parentale); durata del periodo di conservazione del posto a seguito di malattia e infortunio; tutela e sicurezza; diritti sindacali; accesso a formazione e benefit. La retribuzione oraria è la stessa dei parigrado assunti con contratto a tempo pieno, e il calcolo dello stipendio segue la stessa logica: retribuzione lorda mensile per la percentuale delle ore lavorate. Uno dei dubbi più frequenti riguarda le ore di lavoro straordinarie: le ore di lavoro supplementari possono essere richieste a tutti i lavoratori part-time, mentre gli straordinari sono possibili solo in caso di part-time verticale o misto. Le ore supplementari eccedono l’orario di lavoro stabilito dal contratto, ma non superano l’orario full-time; gli straordinari eccedono l’orario di lavoro full-time e, salvo diversamente previsto dal CCNL, non possono superare le 250 ore l’anno.