Per avviare la procedura di divorzio senza un avvocato, è possibile presentare una richiesta congiunta al Sindaco o suo delegato, del Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
La procedura consiste nel raggiungimento di un accordo consensuale di divorzio davanti all'ufficiale di stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.
È necessario che sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziaria dei coniugi oppure sia stata omologata la separazione consensuale e dette separazioni si siano protratte ininterrottamente per almeno 3 anni.
L'accordo deve essere trasmesso entro 10 giorni al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.
La procedura di divorzio senza avvocato è rivolta a coppie che non abbiano figli minori, figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Per avviare la procedura, è necessario prendere un appuntamento con l'ufficiale di stato civile e presentare la documentazione richiesta, che include un documento di identità, autocertificazione, sentenza di separazione e precedente accordo.
Il procedimento davanti all'ufficiale di stato civile prevede un costo massimo di Euro 16,00 da versare all'atto della firma dell'accordo.
L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate.
Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni.