Qual è la prescrizione per l'indennità sostitutiva del preavviso?
Erminia Gatti
2025-10-08 21:57:08
Numero di risposte
: 23
L’indennità sostituiva del preavviso, spettante all’agente al momento della cessazione del rapporto, è assoggettata alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile e non all’ordinario termine di prescrizione decennale, posto che l’art. 2948, n. 5 del codice civile deve essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte “le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro“, senza la limitazione – non prevista dal legislatore – a quelle relative al rapporto di lavoro subordinato.
L’orientamento consolidato della Corte di Cassazione secondo cui l’indennità sostitutiva del preavviso (come anche l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 codice civile) è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale e non al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 5 del codice civile.
La sentenza in commento differisce dall’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in merito alla prescrizione dell’indennità sostitutiva del preavviso nel contratto di agenzia.
Gerardo Moretti
2025-10-08 21:25:08
Numero di risposte
: 25
La Corte di Cassazione con sentenza n. 14062 del 21 maggio 2021 ha stabilito che alla richiesta della indennità sostitutiva del preavviso, riferita al contratto di agenzia, trova applicazione l’art. 2948, numero 5, c.c.
La Suprema Corte ha chiarito che tale norma si riferisce alle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro tutte, ovvero sia per i rapporti di lavoro subordinati che per le altre tipologie contrattuali.
Rosalba Moretti
2025-10-08 20:21:38
Numero di risposte
: 31
L'indennità sostitutiva di preavviso è la somma di denaro corrispondente alla retribuzione che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire durante il periodo di preavviso contrattuale che il datore di lavoro, o egli stesso, non ha rispettato quando ha posto termine al contratto di lavoro.
La Corte di cassazione, con sentenza 14062/2021, con orientamento nuovo, afferma il principio che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale in base all’articolo 2948, numero 5, del Codice civile, e non all'ordinario termine decennale, a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell'indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato, in essere, in ragione dell'esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall'eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto.
L'articolo 2948, numero 5, del Codice civile, disponendo prescriversi in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, trova la sua ragione giustificativa nell'opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di evitare in tal modo le difficoltà probatorie derivanti dall'esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all'estinzione del rapporto sostanziale.
Tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennità, sia di natura retributiva sia previdenziale e anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato, quando sia a carico del datore di lavoro.
L'assenza di distinzioni nell'articolo 2948, numero. 5 del Codice civile, induce a includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l'indennità sostitutiva del preavviso.
Su tali presupposti, la Suprema corte, nell'accogliere il ricorso della società, dichiara l'intervenuta prescrizione dell'indennità di mancato preavviso richiesta dall'agente.
Eufemia Fabbri
2025-10-08 19:37:44
Numero di risposte
: 23
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di stretta attualità quale quello del termine di prescrizione delle indennità in caso cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono soggette alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ. e non all’ordinario termine decennale.
L’indennità sostitutiva del preavviso deve rientrare nell’art. 2948 n. 5 cod. civ. in quanto detta norma non deve essere interpretata in senso restrittivo;
La Corte conclude nel ritenere soggetta alla prescrizione quinquennale e non decennale l’indennità sostitutiva del preavviso anche nell’ambito del contratto di agenzia.
L’art. 2948 n. 5 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che la prescrizione quinquennale riguarda tutte le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro sia esso subordinato che parasubordinato.
Nazzareno Gallo
2025-10-08 19:07:00
Numero di risposte
: 20
Secondo la Cassazione, l’indennità sostitutiva del preavviso si prescrive in cinque anni.
Non si applica quindi la prescrizione di 10 anni come la regola generale vuole.
Quindi, tanto il dipendente quanto il datore di lavoro può esigere entro massimo 5 anni alla controparte contrattuale l’indennità sostitutiva in caso di recesso dal rapporto di lavoro senza preavviso avvenuto senza giusta causa.
Come già stabilito in passato dalla stessa Suprema Corte, il termine quinquennale si applica a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima o dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto di lavoro.
L’art. 2948 n. 5 del codice civile, disponendo prescriversi in cinque anni le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, trova la sua ragione giustificativa nell’opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione, e di evitare in tal modo le difficoltà probatorie derivanti dall’esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all’estinzione del rapporto sostanziale.
Tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennità, sia di natura retributiva sia previdenziale e anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato, quando sia a carico del datore di lavoro.
Caligola Gentile
2025-10-08 18:25:12
Numero di risposte
: 30
L’indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 1751 c.c. si prescrive in cinque anni.
Pertanto, anche l’indennità sostitutiva di preavviso ai sensi dell’art. 1751 c.c. si prescrive in cinque anni.
Le indennità spettanti al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 5 cod. civ.
Nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate non all’ordinario termine decennale, bensì alla prescrizione quinquennale.
L’art. 2948, n. 5 c.c., nel disporre la suddetta prescrizione quinquennale, persegue l’obiettivo di sottoporre a “prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione”, evitando così azioni troppo ritardate rispetto all’estinzione del rapporto sostanziale;
L’assenza di distinzioni nella norma codicistica “induce ad includere nella sua previsione qualsiasi credito del prestatore di lavoro purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche l’indennità sostitutiva del preavviso”.
Leggi anche
- Cos'è l'indennità sostitutiva di preavviso e quando spetta?
- Cos'è l'indennità di licenziamento?
- Qual è l'indennità che spetta al dirigente in caso di licenziamento?
- Cosa viene pagato nell'ultima busta paga?
- Quanti soldi ti danno per il licenziamento?
- Cosa spetta al lavoratore se si licenzia?
- Quanto costa pagare l'indennità sostitutiva di preavviso?