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Chi paga la liquidazione se la ditta fallisce?

Antonina Monti
Antonina Monti
2025-10-13 22:53:58
Numero di risposte : 25
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Nelle situazioni in cui è inevitabile optare per il fallimento, viene nominato un curatore fallimentare incaricato di supervisionare la gestione delle nuove operazioni e, soprattutto, di assicurare il regolamento dei debiti con i corrispondenti creditori. Il soggetto designato dalla legge a gestire il patrimonio di un'impresa in situazione di insolvenza è colui che ha la responsabilità di gestire i fondi disponibili e quelli generati attraverso la liquidazione dei beni e dei diritti, al fine di procedere alla remunerazione dei lavoratori. di detta società. Nel caso in cui si verifichi una situazione di insolvenza da parte di un datore di lavoro, l'organismo denominato Fondo di Garanzia delle Salari (FOGASA) si assume la responsabilità di pagare i debiti che nascono dal rapporto di lavoro, garantendo la riscossione delle retribuzioni arretrate fino ad un limite determinato nell’ambito di una procedura fallimentare. Una volta che i beneficiari iniziali hanno recuperato i propri fondi, le istituzioni finanziarie, in particolare le banche, hanno spesso la priorità come creditori garantiti da ipoteca. In quanto segue, i dipendenti sono determinati ad avere la precedenza su tutti gli altri stakeholder, seguiti da istituzioni pubbliche come la Previdenza Sociale e il Tesoro. In definitiva, partner e fornitori sono gli ultimi a ricevere i pagamenti.
Rosalino Esposito
Rosalino Esposito
2025-10-13 22:33:19
Numero di risposte : 32
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Una volta che il credito è stato inserito nello stato passivo esecutivo è possibile chiedere all’Inps, attraverso il suo Fondo di garanzia, di provvedere a pagare al posto del datore di lavoro il trattamento di fine rapporto e le retribuzioni maturate negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, nonché i ratei di tredicesima /quattordicesima riferiti alle ultime tre mensilità. Il Fondo di garanzia dell’Inps provvede al pagamento sia del TFR rimasto in azienda sia di quello alla previdenza complementare e non versato dal datore, purché la domanda di intervento sia presentata entro cinque anni decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro. Non vengono pagati dal Fondo di garanzia l’indennità di mancato preavviso e le competenze di fine rapporto maturate come a titolo esemplificativo le ferie e i rol non goduti, festività non godute. Il curatore nominato deve accertare i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento. La presentazione della domanda è d’obbligo se un creditore vuole partecipare alla distribuzione dell’eventuale ricavato dalla liquidazione dei beni aziendali.