Nel rapporto a tempo determinato non sussiste il preavviso né, tantomeno, la relativa indennità sostitutiva.
Un recesso anticipato da parte del lavoratore può comportare una richiesta di risarcimento del danno che l’azienda può inoltrare al giudice del lavoro, il quale, valutato il danno subìto dal datore di lavoro, obbliga il lavoratore ad erogare il relativo risarcimento.
L’eventuale riduzione dalle competenze di fine rapporto dell’indennità di mancato preavviso può essere impugnata dal lavoratore, proprio per la mancanza, in capo al datore di lavoro, del potere di decurtare tale importo dalla busta paga.
Nel caso contrario, ovvero quando è il datore di lavoro a interrompere il contratto a termine anticipatamente e senza giusta causa, il lavoratore ha diritto a un risarcimento, così come stabilito dall’articolo 2119 del Codice Civile e ribadito dalla giurisprudenza.
Per evitare errori e contenziosi, è opportuno che ogni decisione su competenze finali e trattenute venga valutata con l’assistenza del consulente del lavoro o dell’ufficio legale.