In caso di licenziamento illegittimo l’art. 18 dello statuto dei lavoratori prevede una serie di tutele, che vanno dalla reintegrazione sul posto di lavoro, oltre a un risarcimento del danno pari alle retribuzioni perse con un massimo di 12 fino al solo risarcimento del danno da 12 a 24 mensilità.
Per le imprese con un numero di dipendenti inferiori a 16, le regole sono invece diverse e prevedono il solo risarcimento del danno fino a un massimo di 6 mensilità.
La norma di tutela del danno di licenziamento impartito senza giusta causa o giustificato motivo non esclude in effetti che il lavoratore possa subire un danno ulteriore alla professionalità, a condizione però che detti danni siano debitamente provati.
La Corte di cassazione ha già riconosciuto che oltre alla reintegra nel posto di lavoro il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno sub specie di danno non patrimoniale ed in particolare di danno esistenziale.
Il danno esistenziale, infatti, pur non integrando una autonoma categoria di pregiudizio, rientra nel danno non patrimoniale, la cui liquidazione è il risultato di una valutazione equitativa ed unitaria basata su tutte le circostanze del caso concreto.
La Corte ha affermato che il risarcimento da licenziamento previsto dall’art. 18 st. lav. persegue il vincolo di risarcire al lavoratore semplicemente le conseguenze dannose del licenziamento impartito senza giusta causa o giustificato motivo, senza che però ciò escluda la causazione in capo al lavoratore espulso di un danno ulteriore, accogliendo dunque l’argomentazione in diritto del ricorrente, a condizione però che detti danni siano debitamente provati.
Il lavoratore censurava inoltre in cassazione l’omessa pronuncia, da parte della Corte di Appello, in ordine alla domanda di risarcimento dei danni esistenziali essendosi limitata l’impugnata sentenza a decidere sul risarcimento dei danni morali.
Dal punto di vista sostanziale, la S.C. ha ribadito l’esistenza di detta, distinta, voce di danno non patrimoniale suscettibile di conseguire, tra le altre, dall’irrogazione di un provvedimento di licenziamento illegittimo, purché rechi un «pregiudizio al fare areddituale determinante una modifica peggiorativa da cui consegue uno sconvolgimento dell’esistenza e in particolare delle abitudini di vita con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare».