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Quante mensilità spettano per licenziamento illegittimo?

Ileana Coppola
Ileana Coppola
2025-10-18 08:16:08
Numero di risposte : 20
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La norma oggetto della sentenza è quella contenuta in un comma del Jobs act che stabilisce che l'ammontare delle indennità risarcitorie "non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità" dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio quando viene licenziato illegittimamente un lavoratore in un'azienda che non ne occupi più di quindici presso un'unità produttiva o in un Comune e complessivamente non più di sessanta dipendenti. È incostituzionale il limite di sei mensilità per l’indennità risarcitoria nei casi di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo numero 23 del 2015, perché non consente al giudice di personalizzare il risarcimento in modo adeguato rispetto al danno subito dal lavoratore.
Gianni Sartori
Gianni Sartori
2025-10-18 03:58:43
Numero di risposte : 27
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In caso di licenziamento illegittimo, il risarcimento minimo di 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del Tfr resta incomprimibile. La misura minima di 5 mensilità costituisce un diritto incomprimibile. L’aliunde perceptum – ovvero le somme guadagnate con altre attività lavorative – può essere detratto esclusivamente dall’eventuale parte di risarcimento eccedente la soglia minima.
Massimiliano Piras
Massimiliano Piras
2025-10-18 03:45:41
Numero di risposte : 19
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La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 3, co. 1, del D.Lgs. n. 23/2015 nella parte in cui è stata individuata l’anzianità di servizio quale unico criterio di calcolo dell’indennità per licenziamento illegittimo. Il lavoratore potrà ottenere un’indennità ora compresa tra un minimo di 6 ed un massimo di 36 mensilità, indipendentemente dalla propria anzianità di servizio, a scelta insindacabile del solo Giudice. La sentenza, dunque, investe esclusivamente le disposizioni del comma 1 del citato articolo, ossia il criterio di calcolo, lasciando, di conseguenza, inalterata la previsione della misura minima e massima di mensilità riconoscibili al lavoratore. Il Tribunale di Bari, con ordinanza dell’11.10.2018, ha ritenuto di applicare i principi della Corte Costituzionale, condannando un datore di lavoro al pagamento di 12 mensilità in luogo delle 4 cui, in ragione dell’anzianità di servizio del lavoratore, avrebbe dovuto condannarlo ante pronuncia della Corte Costituzionale. La sentenza della Corte Costituzionale ha inevitabilmente generato un “doppio binario”: se da un lato, infatti, gli effetti di tale decisione si riflettono sugli esiti di eventuali procedimenti pendenti e/o futuri, è pur vero che gli stessi non investiranno le modalità di calcolo della c.d. offerta conciliativa ex art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. Tale strumento permette ai datori di lavoro di offrire al lavoratore licenziato, avanti ad una sede protetta, un’indennità non assoggettata a contribuzione e tassazione, purché nei termini dell’impugnazione stragiudiziale, calcolata anch’essa sulla base dell’anzianità di servizio, tra un minimo di 2 ed un massimo di 18 mensilità (innalzate a 3-27 mensilità dal Decreto Dignità). La sentenza della Corte Costituzionale, tuttavia, ha lasciato inalterato tale sistema di calcolo, il quale è rimasto, dunque, ancorato alla sola anzianità di servizio del lavoratore.