Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale.
Consiste in un accordo tra l’imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.
Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina negli artt. 160 – 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le modifiche introdotte dal c.d. “Decreto competitività” (convertito poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80), dal c.d. “Decreto correttivo” (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ) e con le modifiche introdotte dalla legge n. 98/2013 e dalla legge n. 9/2014.
La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto dall’imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa.
Il debitore deve presentare con il ricorso: una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.