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Qual è la prescrizione per il danno patrimoniale?

Yago Santoro
Yago Santoro
2025-10-21 12:05:47
Numero di risposte : 27
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Il diritto al risarcimento dei danni deve fare i conti con l’istituto della prescrizione ovvero l’estinzione del diritto quando il titolare non lo esercita entro un preciso termine. La prescrizione estintiva coinvolge tutti i diritti disponibili: ovvero tutti i diritti aventi contenuto patrimoniale, economicamente valutabile, tranne il diritto di proprietà che è soggetto a prescrizione acquisitiva: l'usucapione. Il periodo di decorrenza dei termini inizia da quando il diritto può legalmente esser fatto valere. In base al tipo di danno si distingue tra prescrizione ordinaria, che si compie in dieci anni, e prescrizione breve, fissata in cinque anni. In caso di violazione di obbligazioni contrattuali, il termine di prescrizione è di 10 anni, salvo diversamente specificato da norme particolari. Il termine generale di prescrizione è di 5 anni. Questo termine si accorcia a 2 anni nel caso di danni derivanti da circolazione di veicoli. Potrà invece essere prolungato nel caso in cui il fatto dannoso costituisca reato.
Vittoria Ferretti
Vittoria Ferretti
2025-10-21 11:17:07
Numero di risposte : 21
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Art.2947. Prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Tuttavia, se il fatto è considerato un reato, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine prescritto per il reato. Se il danno è stato cagionato da un atto illecito, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno può essere sospeso o interrotto secondo le disposizioni del codice civile.
Cassiopea Mazza
Cassiopea Mazza
2025-10-21 10:10:25
Numero di risposte : 21
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Le domande risarcitorie proposte iure proprio dai parenti del paziente danneggiato si intessono su di un rapporto extracontrattuale e pertanto si prescrivono in 5 anni. Tuttavia, secondo quanto stabilito dall’articolo 2947 del codice civile, se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato e per tale reato è previsto un termine di prescrizione più lungo, tale termine deve essere applicato anche all’azione civile. Pertanto nel caso, ad esempio, del danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto per la perdita di un parente deceduto a causa di un errore medico, applicando il predetto principio, il termine prescrizionale da applicare anche alla causa civile è quello più lungo pari a 10 anni previsto dall’articolo 157 del codice penale.
Penelope Serra
Penelope Serra
2025-10-21 09:43:20
Numero di risposte : 21
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L’Articolo 2947 del Codice civile stabilisce i termini entro i quali è possibile chiedere un risarcimento danni qualora si ritenga di essere vittima di un sinistro o di un illecito. Secondo la legge dunque il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Ma per quanto riguarda la richiesta di risarcimento fatta a un Ente pubblico, questa va inviata entro 120 giorni dal momento in cui si è verificato l’illecito. Un tempo decisamente inferiore e limitato. Dunque, sarà bene prestare molta attenzione qualora si intenda procedere contro la Pubblica Amministrazione. Attraverso la sentenza numero 94/17 del 4 maggio 2017, la Corte di Cassazione si è espressa a riguardo. Sia per i casi di responsabilità dolosa che colposa. Ciò significa che sia che la Pubblica Amministrazione abbia agito in malafede sia che il danno sia stato cagionato per imperizia o negligenza, il termine per presentare una richiesta di indennizzo sarà di solo 120 giorni.