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Come viene liquidato il danno che non è possibile quantificare esattamente?

Soriana Morelli
Soriana Morelli
2025-10-21 13:27:11
Numero di risposte : 27
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La liquidazione equitativa del danno da parte del giudice si intende come la decisione del giudice, detta valutazione equitativa, secondo equità. Il principio è previsto, tra l’altro, dall’articolo 1226 del Codice Civile che recita così: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”. In parole povere il giudice sostituisce il suo apprezzamento alla legge, ovviamente senza scadere nell’arbitrio. La Corte ha stabilito che chi ricorre in giudizio, nonostante la difficoltà per il giudice di reperire prove del danno, ha in ogni caso l’onere di dimostrare non solo il cosìdetto an debeatur del diritto alla liquidazione del risarcimento del danno. La Corte di Cassazione si è espressa quest’anno con un’ordinanza, la numero 1105 del 2021, fissando i criteri dell’onere della prova a carico dell’attore in un giudizio che porta alla liquidazione equitativa del danno da parte del giudice. La liquidazione equitativa si utilizza quando risulta impossibile, o molto difficile, stimare un danno ai fini del relativo risarcimento.
Cesare Lombardo
Cesare Lombardo
2025-10-21 11:06:51
Numero di risposte : 26
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La valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica. La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria. La ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito. Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno. Al danneggiato si chiede di provare i parametri per una liquidazione equitativa e le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili all'illecito, rendendo il danno di difficile o impossibile quantificazione. Non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto. La valutazione equitativa non può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l’inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno. Ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto.