La liquidazione equitativa del danno da parte del giudice si intende come la decisione del giudice, detta valutazione equitativa, secondo equità.
Il principio è previsto, tra l’altro, dall’articolo 1226 del Codice Civile che recita così: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.
In parole povere il giudice sostituisce il suo apprezzamento alla legge, ovviamente senza scadere nell’arbitrio.
La Corte ha stabilito che chi ricorre in giudizio, nonostante la difficoltà per il giudice di reperire prove del danno, ha in ogni caso l’onere di dimostrare non solo il cosìdetto an debeatur del diritto alla liquidazione del risarcimento del danno.
La Corte di Cassazione si è espressa quest’anno con un’ordinanza, la numero 1105 del 2021, fissando i criteri dell’onere della prova a carico dell’attore in un giudizio che porta alla liquidazione equitativa del danno da parte del giudice.
La liquidazione equitativa si utilizza quando risulta impossibile, o molto difficile, stimare un danno ai fini del relativo risarcimento.