Il lavoratore somministrato viene assunto dall’Agenzia per il Lavoro con contratto di categoria utilizzato dall’impresa, senza vincoli diretti con quest’ultima.
In caso di stipula di un contratto a tempo determinato, invece, l’azienda è responsabile diretta del buon andamento del rapporto poiché dovrà assumerlo direttamente in azienda.
Nessun adempimento burocratico per l’azienda.
L‘Agenzia interinale si occupa di tutti gli aspetti burocratici: assunzione, elaborazione del cedolino, pagamento del lavoratore, pagamento contributi sociali ed Inail, Tfr e ferie senza alcun costo aggiuntivo per l’azienda.
L’inquadramento contrattuale della somministrazione prevede un periodo di prova utile a valutare le competenze del personale contrariamente a quanto avviene in caso di assunzione a tempo determinato, per cui non è previsto.
Con il contratto di somministrazione viene meno il diritto di precedenza per il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato.
In somministrazione non si applica il periodo di stop and go mentre nel lavoro a termine, tra una proroga ed un’altra, si applica uno stop di 10 giorni, spezzando i flussi di lavoro interni all’azienda con conseguenti possibili ripercussioni economiche negative.
Con la somministrazione c’è la possibilità di rinnovare il contratto con sei proroghe in 36 mesi.
In aggiunta si può contrattualizzare il lavoratore per altri 36 mesi mentre il lavoro a tempo determinato prevede cinque proroghe in 36 mesi alla scadenza dei quali l’azienda deve assumere il lavoratore a tempo indeterminato.