La durata minima di un contratto di somministrazione non è definita espressamente nella normativa vigente.
I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro possono essere somministrati a termine presso il medesimo Utilizzatore senza alcun limite massimo di durata, fino alla data del 30 giugno 2025.
Il legislatore deroga alla previsione di imposizione di un limite di durata massima per i lavoratori c.d. stabilizzati, assunti a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro e somministrati a tempo determinato, che possono essere impiegati a tempo determinato senza limite alcuno di durata massima fino al 30 giugno 2025.
Non è prevista una durata minima per il contratto di somministrazione a tempo determinato dei lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può avere una durata variabile in base alle esigenze dell'azienda utilizzatrice e dell'agenzia per il lavoro.
La durata del contratto di somministrazione a tempo determinato può essere prorogata o rinnovata in base alle necessità dell'azienda utilizzatrice e dell'agenzia per il lavoro.