Il professionista è responsabile per colpa professionale nei casi di?
Iacopo Santoro
2025-10-24 12:37:54
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: 26
Il professionista è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall’art. 1176 comma 2 c.c.
È poi principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell’Erario.
Il professionista è responsabile per colpa professionale nei casi di inadempimento al mandato professionale conferito dal cliente.
Rientra tra i doveri di diligenza del professionista quello di acquisire i dati necessari per adempiere all’obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato.
Il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruito in relazione all’art. 1176 comma 2 c.c. e pertanto in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l’obbligo – a norma dell’art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell’ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell’incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente.