Lo scopo di questo breve scritto è quello di fornire una introduzione al quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità dei professionisti in generale.
Le ipotesi previste dal Codice civile fanno riferimento a due distinte fattispecie, la prima è quella in cui i danni di cui si chiede il risarcimento sono la conseguenza della violazione di doveri contrattuali, la seconda è invece quella in cui i danni di cui si chiede il risarcimento sono invece la conseguenza di azioni od omissioni poste in essere al di fuori di qualunque rapporto contrattuale.
Nel primo caso si applicherà l’art. 1218 c.c., il quale prevede che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Nel secondo caso, ovvero qualora non vi sia tra danneggiante e danneggiato un rapporto contrattuale, allora la responsabilità per il risarcimento del danno troverà la sua fonte nell’art. 2043, il quale prevede che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
I danni risarcibili in tali casi consisteranno, ai sensi dell’art. 1223 c.c., sia nel c.d. “danno emergente”, ovvero nei danni conseguenza diretta dell’inadempimento contrattuale, come ad esempio la perdita di un arto nelle fattispecie di responsabilità medica o la necessità di dovere pagare delle sanzioni nel caso di responsabilità del commercialista, che nel c.d. “lucro cessante”, ovvero nei mancati guadagni, purché siano questi la conseguenza immediata e diretta dei danni subiti.