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Quali sono i presupposti della responsabilità professionale?

Elena Santoro
Elena Santoro
2025-11-09 13:20:24
Numero di risposte : 31
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Lo scopo di questo breve scritto è quello di fornire una introduzione al quadro normativo di riferimento in materia di responsabilità dei professionisti in generale. Le ipotesi previste dal Codice civile fanno riferimento a due distinte fattispecie, la prima è quella in cui i danni di cui si chiede il risarcimento sono la conseguenza della violazione di doveri contrattuali, la seconda è invece quella in cui i danni di cui si chiede il risarcimento sono invece la conseguenza di azioni od omissioni poste in essere al di fuori di qualunque rapporto contrattuale. Nel primo caso si applicherà l’art. 1218 c.c., il quale prevede che “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”. Nel secondo caso, ovvero qualora non vi sia tra danneggiante e danneggiato un rapporto contrattuale, allora la responsabilità per il risarcimento del danno troverà la sua fonte nell’art. 2043, il quale prevede che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. I danni risarcibili in tali casi consisteranno, ai sensi dell’art. 1223 c.c., sia nel c.d. “danno emergente”, ovvero nei danni conseguenza diretta dell’inadempimento contrattuale, come ad esempio la perdita di un arto nelle fattispecie di responsabilità medica o la necessità di dovere pagare delle sanzioni nel caso di responsabilità del commercialista, che nel c.d. “lucro cessante”, ovvero nei mancati guadagni, purché siano questi la conseguenza immediata e diretta dei danni subiti.
Artemide Martino
Artemide Martino
2025-11-06 02:28:52
Numero di risposte : 22
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La responsabilità ha in sé due accezioni positiva, o Ex-Ante, che deriva dalla consapevolezza di dover mantenere un comportamento corretto e di doversi assumere gli obblighi previsti dalla professione e dalle leggi e dal Codice Deontologico. La responsabilità ha in sé due accezioni negativa, o Ex-Post, che si esplica nel dover rispondere del proprio comportamento davanti a qualcuno che giudica. Gli ambiti della responsabilità professionale sono: RESPONSABILITÀ PENALE; RESPONSABILITÀ CIVILE; RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE / ORDINISTICO-DISCIPLINARE. La responsabilità penale sussiste qualora si debba rispondere di un'azione od omissione che viola il Codice Penale costituendo reato. La responsabilità civile rientra, al contrario di quella penale, nel diritto privato. La responsabilità disciplinare deriva dal rapporto di subordinazione tra l'infermiere e il datore di lavoro e dal rapporto tra l'infermiere e il Collegio IPASVI.
Ariel Santoro
Ariel Santoro
2025-10-24 10:05:29
Numero di risposte : 26
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La responsabilità professionale dell’avvocato consiste nell’obbligo di risarcire i danni provocati al cliente per violazione dei doveri derivanti dall’esercizio della professione legale. Essa trova il suo fondamento generale nell’art. 1176 c.c., relativo alla diligenza nell’adempimento delle obbligazioni, e nell’art. 1218 c.c., che disciplina la responsabilità del debitore in caso di inadempimento. L’avvocato deve comportarsi con: Competenza tecnica adeguata; Diligenza qualificata: superiore a quella dell’uomo medio, propria del professionista; Lealtà e correttezza nei confronti del cliente, della controparte, dei colleghi e dell’autorità giudiziaria; Aggiornamento professionale costante, come previsto dall’art. 15 della L. n. 247/2012. La materia è integrata anche da disposizioni specifiche contenute nel Codice Deontologico Forense e nella legge professionale forense. L’avvocato risponde quindi ai sensi dell’art. 1218 c.c., per inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto. La responsabilità contrattuale comporta che il danneggiato debba provare il contratto e l’inadempimento, mentre è onere dell’avvocato dimostrare che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.