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Qual è il termine di prescrizione per la responsabilità professionale in caso di errore professionale?

Patrizia Marino
Patrizia Marino
2025-10-24 13:42:06
Numero di risposte : 23
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Anche in materia di responsabilità professionale, il termine può variare a seconda della tipologia di attività e delle conseguenze derivanti dall’eventuale condotta negligente. Il Codice Civile prevede che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescriva in cinque anni. Questo termine si applica ai danni derivanti da atti illeciti extracontrattuali, ovvero danni che non derivano da un rapporto contrattuale preesistente tra le parti. I danni derivanti da responsabilità medica possono essere soggetti a un termine di prescrizione differente, che varia in base all’interpretazione giurisprudenziale e alle specifiche circostanze del caso. La prescrizione può essere interrotta, facendo ripartire il termine da capo. L’interruzione avviene attraverso specifici atti posti in essere dal danneggiato. Una volta avviato il giudizio, la prescrizione rimane sospesa e non riprende a decorrere fino alla conclusione della causa.
Caterina Galli
Caterina Galli
2025-10-24 13:03:05
Numero di risposte : 31
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Il termine di prescrizione per il risarcimento danni causati da errori professionali è di 10 anni, come previsto dall’articolo 2946 del Codice civile. Tale termine varia a seconda del momento in cui il danno si manifesta e diventa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato. In particolare, per l’attività giudiziale dell’avvocato, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla formazione del giudicato, e non dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l’evento dannoso. Nel caso dell’errore medico, il termine di prescrizione decorre non da quando la condotta illecita è stata compita ma da quando il paziente ne ha avuto contezza. Nel caso dell’errore del commercialista, il termine di prescrizione decorre da quando l’Agenzia delle entrate ha avviato l’accertamento manifestando così lo sbaglio commesso dal professionista. L’invio di una richiesta di risarcimento tramite raccomandata a/r costituisce un atto di costituzione in mora, idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.