La nuova sentenza si riferisce solo al divorzio: perciò in materia di separazione non cambia assolutamente nulla.
L’assegno divorzile è quello che viene corrisposto quando la coppia, dopo sei mesi dalla separazione consensuale o un anno da quella giudiziale, decide di divorziare.
Viene inoltre ribadito che l’assegno non ha nemmeno la funzione di ricostruire lo stesso tenore di vita che aveva la coppia prima di divorziare.
Quindi non è la ricchezza di uno dei due coniugi a determinare il valore dell’assegno divorzile.
Ci sono altri parametri da tenere in considerazione come l’età del richiedente e la durata del matrimonio.
Il giudice deve accertare «se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata» del matrimonio.
Non ci sarà d’ora in poi il diritto all’assegno divorzile in tutti quei casi in cui, pur esistendo in linea teorica sproporzione economica delle parti, l’ex coniuge che lo richiede abbia i mezzi per condurre una vita autonoma e non abbia contribuito in maniera significativa alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge.