Quale legge è applicabile al matrimonio celebrato all'estero?
Giuseppina Serra
2025-10-24 16:33:43
Numero di risposte
: 31
La legge n. 218 del 1995 che ha riformato il diritto internazionale privato indica la normativa applicabile ai matrimoni a carattere transfrontaliero, quindi, quei matrimoni celebrati all'estero tra italiani o tra italiani e stranieri, oppure tra cittadini aventi più cittadinanze. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. La legge del luogo ove il matrimonio è stato celebrato regola, appunto, la celebrazione e la forma del matrimonio, quindi la validità c.d. “formale” del matrimonio, avente ad oggetto sia il rito che lo svolgimento dello stesso, è valido pertanto se rispetta le previsioni della lex loci. I requisiti sostanziali del matrimonio seguiamo la legge di nazionalità di ciascuno dei nubendi al momento del matrimonio: pertanto, è la legge italiana a condizionare il matrimonio celebrato all'estero, in merito alla sussistenza delle sue condizioni c.d. “sostanziali” di validità. La legge italiana, può trovare applicazione in ordine alle condizioni di capacità matrimoniale regolandone la validità sostanziale del rapporto di coniugio, oltre ai rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, qualora gli stessi siano cittadini italiani, o soggetti con una doppia cittadinanza oppure, un cittadino italiano e uno straniero, ancora ove essi siano entrambi stranieri ma, che risiedano stabilmente in Italia, dove sia individuata prevalentemente la loro vita matrimoniale. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.
Helga Parisi
2025-10-24 16:23:25
Numero di risposte
: 13
Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo [84 ss.], anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.
La disciplina sostitutiva è contenuta nel decreto citato.
In virtù della disposizione in rassegna, il cittadino, anche se contrae matrimonio all'estero, è tenuto al rispetto delle norme italiane in materia di condizioni necessarie per contrarre matrimonio.
La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio.
L'art. 115 regola il matrimonio del cittadino celebrato all'estero.
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