I parenti possono lavorare nella stessa azienda?

Rosita Grasso
2025-06-09 21:12:17
Numero di risposte: 8
Non ci sono regole che vietano l’assunzione di familiari in azienda, salvo in determinati casi.
Ci sono delle precisazioni da fare in merito ai compensi presunti percepiti da un collaboratore familiare.
L’articolo 2094 del Codice Civile definisce il prestatore di lavoro subordinato come il soggetto che “si obbliga - mediante retribuzione - a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Ciò significa che il rapporto di lavoro subordinato costituisce la prova della concreta e reale sussistenza dell’onerosità della prestazione.
Per capire quando è possibile assumere un familiare in azienda bisogna tener conto di due fattori: la forma di esercizio dell’attività aziendale e il legame di parentela che sussiste tra le parti.
Ad esempio, nel caso della società di capitali il titolo oneroso della prestazione lavorativa è sempre presunto, indipendentemente da un eventuale legame di parentela tra il lavoratore e uno o più soci dell’impresa.
In alternativa è possibile giustificare la legittimità di un rapporto di lavoro tra familiari dimostrando che la prestazione lavorativa viene effettuata nell’ambito di un concreto esercizio del potere direttivo e gerarchico del socio che ha il controllo della società.
L’ultimo caso è quello della ditta individuale, per la quale l’attività lavorativa del parente si presume automaticamente a titolo gratuito.
Di conseguenza, l’assunzione di un familiare con contratto di lavoro subordinato è illegittima.
Questo vale però esclusivamente per alcuni familiari.
È comunque possibile rinvenire una legittimità nel rapporto di lavoro subordinato quando coinvolge i seguenti familiari: figlio maggiorenne, fratello o sorella, zii e cugini.

Giulietta Neri
2025-06-09 20:12:09
Numero di risposte: 7
I parenti possono lavorare nella stessa azienda. Il cosiddetto decreto Biagi ha stabilito che le prestazioni svolte da parenti e affini, in ambito agricolo, non costituiscano lavoro autonomo o subordinato purché siano svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto o obbligazione morale senza la percezione di un compenso. Possono essere coinvolti parenti e affini sino al sesto grado. Le prestazioni di parenti e affini entro il sesto grado non integrano un rapporto di lavoro subordinato o autonomo se l'attività è agricola, occasionale, svolta in virtù di una obbligazione di natura morale e quindi gratuitamente. Non vi dovrà essere alcuna corresponsione di compensi, fatte salve le eventuali spese di mantenimento o spese sostenute per l'esecuzione dei lavori. Per attività occasionale si deve intendere quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa. Il Ministero del Lavoro ha precisato che appare opportuno, anche nel settore agricolo, legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo indicativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare. Il lavoro non è considerato abituale o prevalente se il parente è pensionato o se è assunto a tempo pieno da un altro datore di lavoro.

Caterina Conte
2025-06-09 17:48:30
Numero di risposte: 4
Sono tanti in Italia i lavoratori che sono impiegati nella stessa azienda di qualche parente.
Dai figli che si ritrovano al servizio nelle società dei genitori, ai coniugi che danno una mano magari nelle faccende burocratiche e amministrative, ai genitori che nel tempo libero si prodigano per aiutare le attività della prole, senza dimenticare chi, semplicemente, è impiegato nella stessa società.
Insomma, non è certo raro trovarsi nello stesso ufficio la moglie o il cugino.
Il datore di lavoro dovrà dichiarare espressamente se tra i dipendenti ci sono suoi familiari, indicando anche il tipo di rapporto che li lega.
Nel caso in cui tra i dipendenti vi siano parenti, il dichiarante dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che li lega.
La dichiarazione verrà richiesta in tutte le ipotesi in cui nell’istanza di iscrizione venga selezionata una delle seguenti forme giuridiche: azienda agricola; impresa familiare; impresa individuale; persona fisica; proprietario di fabbricato; società di fatto; società in accomandita semplice; società in nome collettivo; società semplice; studio.

Elda Basile
2025-06-09 16:08:45
Numero di risposte: 5
Per la ditta individuale l’attività lavorativa del parente si presume a titolo gratuito. Di conseguenza, l’assunzione di un familiare con contratto di lavoro subordinato è illegittima. Questo divieto di assunzione vale però esclusivamente nei confronti del coniuge, del figlio minorenne, del figlio maggiorenne ma inabile al lavoro, dei genitori o dei nonni. È possibile assumere figlio maggiorenne, fratello o sorella, zii e cugini. La conduzione dell’attività sotto forma di impresa familiare potrebbe essere la soluzione per svolgere l’attività insieme a suo marito.
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