Il rapporto di lavoro non può cessare durante una sospensione giustificata.
I giorni di malattia non si sovrappongono semplicemente al preavviso, ma ne sospendono il decorso.
Questo significa che il conteggio dei giorni di preavviso si interrompe per tutta la durata della malattia certificata e riprende solamente una volta che il lavoratore è guarito.
La malattia certificata interrompe il conteggio del preavviso sia che si tratti di dimissioni che di licenziamento.
Il preavviso non è semplicemente un “periodo di tempo” tra un rapporto lavorativo e il successivo, ma un meccanismo che permette a entrambe le parti (datore di lavoro-lavoratore) di organizzarsi.
Conoscere le “regole” è fondamentale.
Ogni caso può avere le sue particolarità, ma il principio resta lo stesso: la malattia non cancella il preavviso, lo mette semplicemente in pausa.
Un impiegato con cinque anni di anzianità in azienda decide di rassegnare le dimissioni.
Una volta terminata la malattia e rientrato in salute, l’impiegato dovrà completare i restanti quindici giorni di preavviso, riprendendo da dove si era fermato.
Un operaio licenziato dall’azienda riceve una comunicazione con un preavviso di tre settimane, come previsto dal suo CCNL.
Al termine della prognosi, l’operaio dovrà completare le due settimane di preavviso restanti.