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Chi esce dall'impresa familiare può essere forfettario?

Damiana Palmieri
Damiana Palmieri
2025-06-10 13:27:09
Numero di risposte: 7
La causa di esclusione dal Regime Forfettario, contenuta nel Testo della Legge di Bilancio 2019 approvata dal Parlamento, afferma che non possono applicare il Regime Forfettario i contribuenti che contemporaneamente all’attività di impresa partecipano ad imprese familiare. È invece possibile applicare il regime Forfettario direttamente per la propria impresa familiare, ovviamente se si rispettano tutte le altre condizioni previste. Infatti, in questo caso non parteciperebbe contemporaneamente alla sua attività con Partita Iva a un’impresa familiare ma applicherebbe tale regime direttamente per la sua impresa familiare. Pertanto, a nostro parere lei potrà avvalersi del Forfettario nel 2024 per la sua impresa, a condizione che ne rispetti anche tutti gli altri vincoli.
Giulietta Neri
Giulietta Neri
2025-06-10 12:47:41
Numero di risposte: 7
Al verificarsi di tali condizioni le quote di reddito vengono quindi imputate applicando il sistema della trasparenza tipico delle società di persone e indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito. Ciò resta fermo anche nel caso in cui il regime di tassazione sia quello forfetario ex Legge n. 190/2014, con alcune peculiarità che di seguito andiamo ad analizzare. Il collaboratore familiare, qualora fosse in possesso di una partita IVA, non può accedere al regime forfetario per la sua attività, in quanto incapperebbe in una delle cause ostative, vale a dire la contemporanea partecipazione all’impresa familiare. Il figlio/collaboratore familiare, non è tenuto agli adempimenti dichiarativi e di versamento, limitatamente al reddito derivante dalla già menzionata partecipazione all’impresa familiare. Innanzitutto, è bene ricordare che in caso di gestione di un’impresa familiare in forfetario, le cause di esclusione dal regime di favore, come ad esempio quella legata alla percezione nell’anno precedente di redditi da lavoro dipendente (e assimilati, quindi anche chi percepisce pensioni) superiori ai 30.000 euro, valgono per il titolare dell’impresa familiare, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni disposte dalla norma. Venendo agli adempimenti dichiarativi, il titolare dell’impresa familiare è tenuto a compilare nel proprio modello Redditi PF: il quadro LM: indicando il reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge ed ai collaboratori familiari. L’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 5% o del 15% è quindi dovuta interamente dall’imprenditore. Il quadro RS: indicando nel “Prospetto di imputazione del reddito dell’impresa familiare” il codice fiscale dei collaboratori, la loro quota di partecipazione e il reddito attribuito. I quadri relativi ad eventuali ulteriori redd conseguiti nel periodo oltre a quello d’impresa. L’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori richiede che. Il trattamento fiscale dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 5, comma 4, del TUIR. La norma prevede che il reddito conseguito venga imputato: al titolare dell’impresa: nel limite minimo del 51%; ad ogni collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività nell’impresa: nel limite massimo del 49%, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. L’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori richiede che. Al verificarsi di tali condizioni le quote di reddito vengono quindi imputate applicando il sistema della trasparenza tipico delle società di persone e indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito. Ciò resta fermo anche nel caso in cui il regime di tassazione sia quello forfetario ex Legge n. 190/2014, con alcune peculiarità che di seguito andiamo ad analizzare. Il collaboratore familiare, qualora fosse in possesso di una partita IVA, non può accedere al regime forfetario per la sua attività, in quanto incapperebbe in una delle cause ostative, vale a dire la contemporanea partecipazione all’impresa familiare. Il figlio/collaboratore familiare, non è tenuto agli adempimenti dichiarativi e di versamento, limitatamente al reddito derivante dalla già menzionata partecipazione all’impresa familiare. Innanzitutto, è bene ricordare che in caso di gestione di un’impresa familiare in forfetario, le cause di esclusione dal regime di favore, come ad esempio quella legata alla percezione nell’anno precedente di redditi da lavoro dipendente (e assimilati, quindi anche chi percepisce pensioni) superiori ai 30.000 euro, valgono per il titolare dell’impresa familiare, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni disposte dalla norma. Venendo agli adempimenti dichiarativi, il titolare dell’impresa familiare è tenuto a compilare nel proprio modello Redditi PF: il quadro LM: indicando il reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge ed ai collaboratori familiari. L’imposta sostitutiva determinata applicando l’aliquota del 5% o del 15% è quindi dovuta interamente dall’imprenditore. Il quadro RS: indicando nel “Prospetto di imputazione del reddito dell’impresa familiare” il codice fiscale dei collaboratori, la loro quota di partecipazione e il reddito attribuito. I quadri relativi ad eventuali ulteriori redditi conseguiti nel periodo oltre a quello d’impresa. L’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori richiede che. Il trattamento fiscale dell’impresa familiare è disciplinato dall’art. 5, comma 4, del TUIR. La norma prevede che il reddito conseguito venga imputato: al titolare dell’impresa: nel limite minimo del 51%; ad ogni collaboratore che ha prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività nell’impresa: nel limite massimo del 49%, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. L’imputazione proporzionale del reddito ai collaboratori richiede che. Al verificarsi di tali condizioni le quote di reddito vengono quindi imputate applicando il sistema della trasparenza tipico delle società di persone e indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito. Ciò resta fermo anche nel caso in cui il regime di tassazione sia quello forfetario ex Legge n. 190/2014, con alcune peculiarità che di seguito andiamo ad analizzare. Il collaboratore familiare, qualora fosse in possesso di una partita IVA, non può accedere al regime forfetario per la sua attività, in quanto incapperebbe in una delle cause ostative, vale a dire la contemporanea partecipazione all’impresa familiare. Il figlio/collaboratore familiare, non è tenuto agli adempimenti dichiarativi e di versamento, limitatamente al reddito derivante dalla già menzionata partecipazione all’impresa familiare. Innanzitutto, è bene ricordare che in caso di gestione di un’impresa familiare in forfetario, le cause di esclusione dal regime di favore, come ad esempio quella legata alla percezione nell’anno precedente di redditi da lavoro dipendente (e assimilati, quindi anche chi percepisce pensioni) superiori ai 30.000 euro, valgono per il titolare dell’impresa familiare, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni disposte dalla norma. Venendo agli adempimenti dichiarativi, il titolare dell’impresa familiare è tenuto a compilare nel proprio modello Redditi PF: il quadro LM: indicando il
Pierfrancesco Costantini
Pierfrancesco Costantini
2025-06-10 11:28:31
Numero di risposte: 6
Chi esce dall'impresa familiare può essere forfettario se nel precedente anno ha conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro e ha sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori. Non possono accedere al regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione. Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 35.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
Renata Parisi
Renata Parisi
2025-06-10 10:51:27
Numero di risposte: 5
None. Non c'è una risposta diretta alla domanda "Chi esce dall'impresa familiare può essere forfettario?" nel testo fornito. Il testo si concentra sulle regole e sui benefici del regime forfetario, ma non affronta specificamente la situazione di chi esce dall'impresa familiare. Pertanto, non è possibile fornire una risposta basata sulle informazioni disponibili. La risposta è quindi "none" in quanto non ci sono informazioni sufficienti per rispondere alla domanda. Non ci sono frasi che possano essere utilizzate per rispondere alla domanda in modo diretto o indiretto. La situazione di chi esce dall'impresa familiare non è menzionata nel testo fornito. Non ci sono indicazioni sulle condizioni o sui requisiti per chi esce dall'impresa familiare per poter aderire al regime forfetario. Il testo si concentra sulle regole generali del regime forfetario senza entrare nel dettaglio delle situazioni specifiche come quella di chi esce dall'impresa familiare. Non ci sono informazioni utili per rispondere alla domanda "Chi esce dall'impresa familiare può essere forfettario?" nel testo fornito.
Andrea Damico
Andrea Damico
2025-06-10 08:38:59
Numero di risposte: 5
L’imprenditore individuale che esercita un’attività nella forma di impresa familiare può adottare o rimanere nel regime forfettario. L’imprenditore individuale che esercita un’attività nella forma di impresa familiare può adottare il regime forfettario. Il collaboratore di impresa familiare FORFETTARIA ufficialmente partecipa al lavoro familiare e collabora con l’imprenditore, suddivide il i proventi in funzione del lavoro, ma non ha carichi fiscali. Il collaboratore NON deve fare dichiarazioni fiscali se ha solo quel reddito da regime “forfettario familiare”. L’accesso e la permanenza in tale regime agevolato è condizionato dal rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma.

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