L’articolo 7 della legge 155/1981 riconosce il supplemento nei confronti degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi che proseguono l’attività lavorativa trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione.
I supplementi decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se a questa data sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge.
L’importo del supplemento incrementa l’importo della pensione a calcolo.
Tuttavia, se la pensione è integrata al trattamento minimo, l’importo potrebbe risultare assorbito dall’integrazione stessa: in caso di assorbimento totale, l’importo non varia mentre in caso di assorbimento parziale, è corrisposta l’eccedenza.
Il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 2012 è effettuato con il sistema di calcolo contributivo.
Per i pensionati che possono far valere periodi di lavoro in stati esteri extracomunitari in convenzione con l’Italia, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione dei periodi di assicurazione italiani ed esteri e, quindi, il supplemento della pensione può essere erogato in regime di convenzione internazionale.
L’interessato ha inoltre, la possibilità di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento, sia il primo che uno dei successivi, quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento.
In questo caso però è richiesta la condizione del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia nella gestione in cui si chiede il supplemento.
Per coloro che dal 1° gennaio 2012, maturano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si deve tener conto delle nuove norme introdotte dalla riforma Fornero.
Il supplemento di pensione spetta anche nei confronti di quei lavoratori iscritti presso la Gestione Separata che proseguono l’attività lavorativa dopo il conseguimento della pensione a carico di detta gestione.
C’è tuttavia una particolarità rispetto al supplemento erogato dal fondo lavoratori dipendenti e/o autonomi: il supplemento può essere liquidato sempre a prescindere dal compimento dell’età pensionabile di vecchiaia.
I supplementi, però, possono essere erogati solo su prestazioni a carico della gestione stessa in quanto i titolari di pensione a carico della gestione separata INPS non possono richiedere la liquidazione di supplementi di pensione per contributi versati nell’AGO e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.