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Quando una donna incinta può essere licenziata?

Mercedes Moretti
Mercedes Moretti
2025-10-01 04:10:49
Numero di risposte : 23
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Il licenziamento di una donna incinta è illegittimo. La lavoratrice ha diritto a un totale reintegro comprensivo, nel caso vi siano, degli stipendi mancanti. Il licenziamento intimato ad una donna incinta è da considerarsi (quasi) sempre nullo. La lavoratrice ha il diritto di rivolgersi al Giudice del Lavoro al fine di riottenere il proprio posto di lavoro e le mensilità retributive non versate durante il periodo di illegittimo licenziamento. Sono solo pochi e determinati i casi in cui è possibile addivenire ad un licenziamento di una donna incinta. Ad esempio in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice, in caso di cessazione dell’attività o in caso di esito negativo del periodo di prova.
Michele Serra
Michele Serra
2025-09-24 19:04:56
Numero di risposte : 22
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L’art. 54 del d.lgs. 151/2001, ribadendo il principio già previsto con l’art. 2 della l. 1204/1971 , stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso di tale periodo può presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il comma 3, dell’art. 54 del d.lgs. 151/2001 precisa che il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri prevede alcune deroghe: a) in caso di di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro ; b) in caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) in caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) in caso di esito negativo della prova; resta fermo il divieto di discriminazione di cui all'art. 4 della l. 125/1991 e successive modificazioni . In tema di cessazione o chiusura dell'azienda va ricordato che nella recente sentenza di Cassazione n.145151/2018 è stato specificato che tale deroga NON può essere estesa come spesso si è verificato in giudici di merito, anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente. In quest’ultimo caso, duenque il licenziamento deve essere considerato illegittimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1 del dlgs. 151 2001.
Marianita Fontana
Marianita Fontana
2025-09-16 23:24:29
Numero di risposte : 27
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Nel nostro Paese non è possibile licenziare una donna che si trovi in stato di gravidanza, così come una donna che decida di contrarre matrimonio. Sono infatti vietati i licenziamenti nei 300 giorni precedenti il parto e fino al compimento dell’anno di età del bambino, così come, in caso di matrimonio, è vietato il licenziamento dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso. Qualora la lavoratrice dovesse essere licenziata in questi lassi di tempo, il licenziamento deve essere considerato nullo, con la conseguenza che la dipendente interessata potrà chiedere di poter beneficiare delle forme di tutela previste dal nostro ordinamento. In presenza di un licenziamento nullo in quanto intervenuto in “periodo protetto”, la dipendente ha diritto alla cd. “tutela reintegratoria piena”. Occorre a questo punto fare una precisazione. Quanto detto non implica un’assoluta impossibilità per i datori di far cessare il rapporto lavorativo in essere. Va infatti precisato che, anche nei periodi suindicati, il licenziamento potrà intervenire ed essere considerato legittimo nel caso in cui avvenga a causa di colpa grave della lavoratrice, a causa della cessazione dell’attività dell’azienda, a causa del termine della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o per scadenza del termine del contratto, ovvero per esito negativo del periodo di prova.
Gianleonardo Testa
Gianleonardo Testa
2025-09-06 18:34:24
Numero di risposte : 25
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Nonostante il divieto generale, esistono alcune eccezioni in cui il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza o maternità è considerato legittimo: Cessazione dell’attività aziendale Se l’azienda chiude definitivamente o viene dichiarata fallita, il divieto di licenziamento non si applica. Scadenza di un contratto a tempo determinato Se la lavoratrice ha un contratto a termine, il rapporto di lavoro può cessare alla naturale scadenza, senza necessità di licenziamento. Mancato superamento del periodo di prova Se la gravidanza si verifica durante il periodo di prova e la lavoratrice non viene confermata, l’azienda può interrompere il rapporto di lavoro. Licenziamento disciplinare per giusta causa Se la lavoratrice commette gravi violazioni contrattuali (come furto, insubordinazione grave, frode), può essere licenziata anche se in gravidanza o maternità.
Sibilla Bianco
Sibilla Bianco
2025-08-29 23:32:06
Numero di risposte : 25
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La dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato non può essere licenziata dal datore di lavoro se non nel caso in cui sia presente una giusta causa. Il periodo di gravidanza viene stabilito a 300 giorni prima della data presunta per il parto così come indicato nel certificato del ginecologo che attesta lo stato di maternità della dipendente. La legge stabilisce che a partire da quella data e fino a quando il bambino non abbia compiuto il primo anno di età, la dipendente in maternità non è passibile di licenziamento. Il dipendente in maternità, infatti, può essere soggetto a licenziamento nei casi in cui è incorso in provvedimenti disciplinari per colpa grave, oppure in caso di una giusta causa per risolvere il rapporto di lavoro. Se il datore di lavoro cede la sua attività a terzi in maniera totale, il licenziamento è valido mentre se dovesse procedere alla cessione di un solo ramo d’azienda allora in licenziamento è da ritenersi nullo. Anche in questa ipotesi è prevista la reintegra e la corresponsione delle mensilità arretrate.
Gabriele Negri
Gabriele Negri
2025-08-29 20:16:14
Numero di risposte : 30
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È vietato licenziare le lavoratrici madri dal momento iniziale della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento si applica anche se il datore di lavoro non era a conoscenza dello stato di gravidanza della lavoratrice. Le lavoratrici in gravidanza o da poco madri possono essere licenziate in caso di colpa grave, come il comportamento scorretto o, ad esempio, il furto di beni aziendali. Altre situazioni che consentono il licenziamento includono la chiusura effettiva dell’azienda e la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato. Il licenziamento è automaticamente nullo, e la lavoratrice ha il diritto di essere reintegrata nel proprio posto di lavoro. L’azienda è tenuta a pagare tutte le retribuzioni e contributi dal momento del licenziamento fino al rientro della dipendente in azienda. Qualora la lavoratrice decida di non tornare in azienda, per motivazioni personali o professionali, può richiedere un’indennità sostitutiva della reintegra, insieme a tutti gli stipendi maturati nel frattempo.