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Quanto dura la Naspi se mi licenzio in maternità?

Enrica De Angelis
Enrica De Angelis
2025-08-29 23:23:27
Numero di risposte : 20
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La lavoratrice madre che presenta dimissioni volontarie durante il periodo tutelato contro il licenziamento, quindi fino al compimento del primo anno di vita del bambino, ha diritto a percepire il trattamento di NASpI. La legge prevede che la lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del bambino non è tenuta a rispettare gli ordinari termini di preavviso. Il datore di lavoro è dunque tenuto a corrispondere la relativa indennità. In caso di dimissioni volontarie presentate nei primi tre anni di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso e a percepire la Naspi. Il datore di lavoro sarà tenuto, in questo caso, a versare all’INPS il ticket di licenziamento, se le dimissioni vengono rese entro il primo anno di vita del bambino. La Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4919 del 03 marzo 2014, ha stabilito che, in caso di dimissioni presentate dalla lavoratrice madre prima del compimento di un anno di età del bambino è sempre dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso prevista dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 anche qualora le stesse risultino preordinate all’assunzione della lavoratrice, e dei soggetti ad essa equiparati, alle dipendenze di altro datore di lavoro.
Gelsomina Gatti
Gelsomina Gatti
2025-08-29 21:27:51
Numero di risposte : 16
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La lavoratrice ha diritto a percepire l’indennità NASpI, allo stesso modo di un lavoratore licenziato. L’accesso alla NASpI rappresenta un supporto economico importante per chi, in una fase delicata come la maternità, necessita di un sostegno finanziario. La normativa sul periodo protetto di maternità prevede importanti tutele per le lavoratrici in dimissioni, assicurando loro un supporto economico e agevolazioni che le pongono nelle stesse condizioni di un lavoratore licenziato. In questo modo, la legge garantisce sia il diritto alla NASpI che la serenità economica necessaria per affrontare una nuova fase di vita, offrendo alla lavoratrice il tempo e le risorse per un’eventuale riorganizzazione personale e professionale.
Giacinto Giordano
Giacinto Giordano
2025-08-29 21:11:06
Numero di risposte : 15
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La durata della Naspi è pari alla metà delle settimane di contributi versati nel quadriennio precedente. La Naspi le spetterà per la metà di quei periodi fino al un massimo di 24 mesi di fruizione. Se ha lavorato sempre nei 4 anni precedenti la Naspi le spetterà per 2 anni, se ha lavorato, per esempio, solo un anno le spetterà soltanto per 6 mesi.
Italo Basile
Italo Basile
2025-08-29 19:55:10
Numero di risposte : 12
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La NASpI spetta ai lavoratori che subiscono la perdita del lavoro per cause non dipendenti dalla loro volontà, quindi, tra gli altri casi, in ipotesi di licenziamento, scadenza del contratto o dimissioni per giusta causa, ovvero nei casi di dimissioni volontarie durante il periodo di maternità o congedo di paternità. Per quanto riguarda la durata, la NASpI è corrisposta mensilmente per un periodo massimo di 24 mesi, ma non superiore alla metà delle settimane di contribuzione accreditate nel periodo di 4 anni precedente l'inizio del periodo di disoccupazione. Se la domanda viene presentata entro 8 giorni dalla perdita del lavoro, il pagamento parte dall'8° giorno, altrimenti partirà dal giorno successivo alla presentazione della domanda. L’importo dell’indennità è pari al 75% della retribuzione imponibile media degli ultimi 4 anni, con un massimale mensile di lire 1.245.450 Lordo (pari a € 645,54 lordo) per i lavoratori concontratto a tempo indeterminato e di lire 958.624 lordo (pari a € 494,03 lordo) per i lavoratori con contratto a tempo determinato. Il lavoratore può presentare domanda di NASpI entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.