Per conseguire la pensione anticipata “opzione donna” è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Le lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente all'apertura della cosiddetta "finestra mobile". Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni è valutabile tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata o versata, con esclusione dei periodi per malattia e disoccupazione o equiparati. La Legge di Bilancio per il triennio 2023-2025 ha apportato sostanziali modifiche alla normativa riguardante il pensionamento anticipato con “Opzione donna”. Il comma 292 dell’articolo 1 prevede questa possibilità, con requisiti da perfezionare entro il 31.12.2022, solo alle lavoratrici che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità. Le lavoratrici caregiver e invalide almeno al 74% possono accedere al trattamento pensionistico con un’età anagrafica di almeno 60 anni se senza figli, 59 anni se con 1 figlio, 58 anni se con almeno 2 figli. Le lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi devono aver perfezionato, sempre entro il 31.12.2022, 35 anni di contribuzione e 58 anni di età, indipendentemente dal numero dei figli. Resta invariata l’anzianità contributiva richiesta di 35 anni, da maturare entro il 31.12.2022.