La legge 482 del 15 dicembre 1999, pur riconoscendo nell’Italiano la lingua ufficiale, tutela la lingua e la cultura delle minoranze. La legge contiene norme specifiche per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle dodici comunità linguistiche riconosciute: comunità albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. In particolare gli articoli 4 e 5 della legge 482 prevedono due livelli di intervento: il livello centrale, con la promozione e la realizzazione di progetti nazionali o locali di valorizzazione delle lingue di minoranza; il livello delle singole istituzioni scolastiche situate in ambiti territoriali e sub-comunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche.
Le scuole curano l’apprendimento della lingua della minoranza e, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica, stabiliscono come debbano svolgersi le attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni locali, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni.
Nelle scuole dell’infanzia è previsto, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per svolgere le attività educative.
Nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, la lingua della minoranza può essere utilizzata come strumento di insegnamento.
I Piani invitano i dirigenti scolastici delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo situate in “ambiti territoriali e sub-comunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche” a presentare percorsi progettuali in rete per un biennio.
Annualmente sono pubblicati i Piani di intervento e di finanziamento per realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti a una minoranza linguistica.