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In che modo lo stato tutela le minoranze linguistiche?

Kai Sala
Kai Sala
2025-07-19 13:51:01
Numero di risposte : 12
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La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. Per garantire pari dignità tra culture, lingue, tradizioni e costumi diversi, una particolare forma di tutela sta nell’autonomia concessa alle Regioni. Regioni a statuto speciale dove la presenza di forti minoranze etniche richiede una maggiore capacità di autogoverno di fronte all’intera comunità nazionale.
Sarita Vitali
Sarita Vitali
2025-07-19 12:53:48
Numero di risposte : 12
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La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. La Costituzione riconosce che, all’interno di uno Stato a maggioranza italiana, vivono popolazioni che parlano lingue diverse e hanno differenti culture, tradizioni, abitudini. Invece di imporre a tutti di omologarsi alla maggioranza, la Repubblica deve garantire a queste minoranze l’uso della loro lingua e il mantenimento del loro stile di vita. Anche questo, a ben vedere, è una conseguenza del riconoscimento della «pari dignità» delle persone, la quale comporta appunto la salvaguardia dell’identità, anche culturale, di ciascuno. La tutela delle minoranze linguistiche (in particolare di lingua francese in Valle d’Aosta, tedesca e ladina in Trentino-Alto Adige a cui si aggiungono i gruppi greci, albanesi e slavi) ha trovato applicazione nelle leggi che istituiscono le Regioni a Statuto speciale, dotate di particolare autonomia, e in quelle che consentono l’uso di una lingua diversa dall’italiano e l’istituzione di scuole speciali. La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. La “operatività minima” della tutela delle minoranze riconosciute – e, nella specie, di quella slovena – implichi, oltre all’inammissibilità di qualsiasi sanzione che colpisca l’uso della propria lingua da parte degli appartenenti alla minoranza protetta, il diritto “già ora… di usare la lingua materna e di ricevere risposte dalle autorità in tale lingua: nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un interprete; nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato da traduzione in lingua slovena”. Il “nucleo minimale di tutela per gli appartenenti alla minoranza riconosciuta” comprende “il ‘diritto’ di usare la lingua materna nei rapporti con le autorità giurisdizionali e di ricevere risposte da quelle autorità nella stessa lingua”.
Vania Rizzi
Vania Rizzi
2025-07-19 09:52:27
Numero di risposte : 6
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La normativa prevede che lo Stato tuteli la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo. La legge contiene, inoltre, norme specifiche per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle 12 comunità linguistiche riconosciute. Le aree del loro tradizionale insediamento godono di differenti livelli di autonomia amministrativa e queste minoranze fruiscono di differenti forme di tutela. Il quadro normativo è stato completato dalla legge 23 febbraio 2001 n. 38 recante “Norme a tutela della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia”, che gode di un particolare regime di tutela derivante da accordi internazionali stipulati a seguito delle vicende belliche della seconda guerra mondiale. In Sardegna, autonomia e diversità, che discendono dall’insularità e dalla condizione storica di isolamento, sono stati alla base del riconoscimento del sardo come lingua da tutelare. In Friuli-Venezia Giulia, la particolare autonomia linguistica ha favorito l’identificazione del friulano fra le lingue minoritarie.
Veronica Martinelli
Veronica Martinelli
2025-07-19 09:05:59
Numero di risposte : 10
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La Costituzione italiana, con l’art. 6, tutela le minoranze linguistiche riconoscendo che all’interno dello Stato vivono popolazioni che parlano lingue diverse e hanno differenti culture, tradizioni, abitudini. La legislazione italiana a tutela delle minoranze linguistiche, con la legge 482 del 15 dicembre 1999, all’art. 2, in attuazione dell’art. 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, riconosce l'esistenza di dodici minoranze linguistiche definite "storiche" attribuite a varie famiglie linguistiche presenti entro i confini della Repubblica italiana e ne ammette a tutela le rispettive lingue. A i sensi degli artt. 9 e 15 della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, è istituito presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche che ogni anno viene ricostituito con la Legge di Bilancio. Attraverso la ripartizione del Fondo, sono finanziati i progetti presentati dalle Amministrazioni statali, territoriali e locali volti a consentire, negli uffici delle pubbliche amministrazioni, l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Queste dodici lingue minoritarie, parlate in delimitazioni territoriali riconosciute di 14 regioni italiane, sono tutelate da apposite leggi nazionali e leggi regionali e delle province autonome.
Noah Barone
Noah Barone
2025-07-19 08:32:01
Numero di risposte : 4
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La Repubblica italiana è uno dei pochi stati europei che esplicitamente nella sua Costituzione tutela le minoranze linguistiche. La Legislazione italiana riconosce dodici comunità linguistiche storiche presenti entro i confini della Repubblica. L’art. 6 della Costituzione recita: La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche e trova applicazione soprattutto negli ordinamenti delle Regioni a statuto speciale che tutelano le minoranze attraverso il bilinguismo e il separatismo linguistico. Quest’ultimo modello comporta per l’appartenente al gruppo minoritario il diritto esclusivo all’uso della propria lingua con pretesa di ottenere dalle pubbliche autorità una risposta nella stessa lingua e di avere un sistema di istruzione separato. La legge quadro 482/99 è finalizzata alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione delle lingue minoritarie. La legge contiene norme specifiche per l'insegnamento delle lingue minoritarie nelle scuole delle dodici comunità linguistiche riconosciute. Le istituzioni scolastiche sono incaricate di assicurare l'insegnamento delle lingue di minoranza e riconosce il diritto degli appartenenti a tali minoranze ad apprendere la propria lingua materna. La scuola assume dunque un ruolo fondamentale quale strumento principale per valorizzare, tutelare e conservare il ricco mosaico di lingue presenti nel territorio. Per quanto riguarda la tutela penale, in attuazione dell'articolo 23 della L. 38/2001 e dell'art. 18 bis della L. 482/99, sono penalmente vietati fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche.