Il carattere preminente del lavoro è immediatamente ravvisabile nell’art. 1 della Costituzione, in base al quale l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro.
La Costituzione riconosce, infatti, la centralità del lavoro, inteso come principio basilare della società, per cui nel nostro Paese, al contrario del passato, non hanno alcun peso politico e sociale il censo e i privilegi di nascita o di casta.
In base all’articolo 4, comma 1, il diritto al lavoro è riconosciuto a tutti i cittadini: tale diritto non si concreta nella pretesa di ottenere un posto di lavoro, ma nell’invito rivolto ai poteri pubblici di creare le condizioni affinché tutti possano trovare occupazione.
I pubblici poteri sono cioè chiamati a intervenire per rendere effettivo tale diritto anche se i mezzi, le modalità e i tempi sono lasciati alla discrezionalità dei poteri stessi e al libero gioco delle parti sociali.
L’articolo 4, comma 2, fa invece riferimento al dovere di ogni cittadino di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società.
Nello stesso tempo, lo Stato deve consentire al singolo di decidere la propria attività lavorativa liberamente, in conformità alle attitudini e al titolo professionale.
In base all’art. 3, comma 2, poi, la Repubblica promuove tutte le condizioni opportune, eliminando anche gli ostacoli all’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese: si tratta dell’impegno assunto dallo Stato a farsi carico di una serie di obiettivi, in ossequio al dovere di solidarietà sociale, sancito all’art. 2.
Le norme della Costituzione dedicate propriamente al lavoro sono contenute negli articoli 35-47, ove sono definiti i principi fondamentali che regolano l’assetto economico della società.
La finalità resta quella di tutelare, nell’ambito di tali relazioni, il soggetto più debole, cioè il lavoratore, e di conferire concretezza all’impegno dello Stato alla promozione di tutti gli strumenti di emancipazione delle classi storicamente subalterne.