Le Cooperative Sociali sono sempre a mutualità prevalente. Una Società Cooperativa può essere riconosciuta a mutualità prevalente o avere una forma diversa. Le Cooperative si basano sul principio di democraticità quindi ogni socio ha gli stessi diritti degli compreso il voto in assemblea, a prescindere dalla quota di capitale. Per le obbligazioni della Cooperativa risponde la Cooperativa stessa anziché i soci o gli amministratori. La Cooperativa Sociale è di diritto un’Impresa Sociale. Con l’entrata in vigore il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), regolato dal Codice del Terzo Settore, le Cooperative Sociali in quanto Enti del Terzo Settore potranno aderirvi.
Le Cooperative Sociali si dividono in due tipi: finalizzate alla realizzazione di servizi sociali, sociosanitari ed educativi, d’istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, inserimento lavorativo (di tipo A); svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (di tipo B).
Una Cooperativa è una forma di società disciplinata dal Codice Civile (Libro VI, Titolo V) come società a capitale variabile con finalità mutualistiche.
Alla Cooperativa si applicano parte delle norme relative alle società commerciali e in alcuni casi può essere costituita come società a responsabilità limitata (srl) o come società per azioni (spa), in quest’ultimo caso se le quote sono strutturate come azioni.
La Cooperativa Sociale è una particolare forma di Cooperativa finalizzata alla realizzazione di servizi alla persona (di tipo A) o all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (di tipo B).