L’acquisizione della qualifica di educatore, di educatore professionale sociosanitario ovvero di pedagogista non comporta, per il personale già dipendente di amministrazioni ed enti pubblici, il diritto ad un diverso inquadramento contrattuale o retributivo, ad una progressione verticale di carriera ovvero al riconoscimento di mansioni superiori.
Pertanto, il suo titolo non le consente un avanzamento di inquadramento contrattuale.
La ratio del legislatore ha dovuto tener conto della salvaguardia dei posti di lavoro, da un lato, e della esigenza di tutela nel confronto dei colleghi educatori professionali sociopedagogici in posizione del diploma di laurea L19.
Equiparare anche a livello economico i due percorsi, per i contratti già in essere, avrebbe significato un aggravio di spesa notevole per gli enti pubblici e privati e generare uno squilibrio tra laureati e non.
L'alternativa per un passaggio al D2 rimane conseguire il titolo di studio triennale L19 tramite un percorso universitario.