Il principio di non discriminazione costituisce oggetto di ulteriori documenti emanati dal Consiglio Europeo.
La Carta Sociale Europea, nella versione modificata nel 1996, che include sia il diritto alle pari opportunità che quello a un equo trattamento in materia di assunzione e occupazione, proteggendo da forme di discriminazione orientate secondo il genere.
L’art. 20 della Carta enuncia il principio di uguaglianza davanti alla legge,
l’art. 21 pone un divieto di generale di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali e anche sulla cittadinanza.
L’art. 10 sancisce che l’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, miri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
L’art. 18 vieta qualsiasi forma di discriminazione effettuata in base alla nazionalità e prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando attraverso la procedura legislativa ordinaria, possano stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
L’art. 19 prevede, al paragrafo 1, che – fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione – il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, possa prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.