Cosa stabilisce il principio di non discriminazione nell'UE?

Carmela Caruso
2025-06-22 09:50:40
Numero di risposte
: 18
Il diritto dell'UE protegge dalla discriminazione.
La normativa dell'UE vieta la discriminazione fondata su diversi motivi, tra cui:
sesso
razza o origine etnica
religione o credo
disabilità
età
orientamento sessuale.
Tali motivi di discriminazione oggetto di protezione sono elencati all'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Ulteriori motivi sono sanciti all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, relativo alla non discriminazione.

Nazzareno Martino
2025-06-22 07:52:23
Numero di risposte
: 17
Il principio di non discriminazione è volto a garantire la parità di trattamento fra le persone quali che siano la nazionalità, il sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età e le tendenze sessuali.
A tal fine il Consiglio dei ministri, deliberando con Voto all’unanimità, su proposta della Commissione europea e dopo aver consultato il Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere tali disparità.
Il suddetto principio ha trovato nel Trattato istitutivo della Comunità europea espresso e generale riconoscimento in tre fattispecie: come generale divieto di discriminazione in base alla nazionalità, come esclusione di qualsiasi discriminazione tra produttori e consumatori, in tema di organizzazione comune dei mercati agricoli, come principio che sancisce la parità di retribuzioni tra lavoratori dei due sessi.
Il principio generale d’uguaglianza, di cui il divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza è solo un’espressione specifica, è uno dei principi fondamentali del diritto comunitario.
Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che la differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.
Si ha discriminazione sostanziale sia nel trattamento diverso di situazioni simili, sia nello stesso trattamento di situazioni diverse, mentre la disparità di trattamento fra situazioni non comparabili si risolve in una discriminazione “formale” che non contrasta con il dettato comunitario.

Veronica Silvestri
2025-06-22 07:49:11
Numero di risposte
: 14
Il principio di non discriminazione nell'UE stabilisce che l'Unione può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
La direttiva europea sulla parità di trattamento è necessaria perché potrebbe ridurre notevolmente i comportamenti discriminatori che gli Stati non affrontano in modo efficace.
Inoltre essa tende a realizzare la stessa protezione per tutti i cittadini ovunque essi si trovino nell'UE e le stesse condizioni operative per le imprese nei diversi Stati Membri.
La direttiva deve tutelare il rispetto del diritto umano fondamentale della parità di trattamento, che appartiene a tutti i cittadini dell'UE senza limiti o eccezioni.
È fin troppo evidente che una normativa europea in tal senso è necessaria, dal momento che i fenomeni di discriminazione in tutta l'UE sono ancora troppo frequenti.
Le direttive contro la discriminazione hanno prodotto effetti positivi, ma solo nell'ambito specifico cui si riferiscono, lasciando fuori molti aspetti della vita quotidiana delle persone.

Elsa Mazza
2025-06-22 07:22:48
Numero di risposte
: 14
Il principio di non discriminazione costituisce oggetto di ulteriori documenti emanati dal Consiglio Europeo.
La Carta Sociale Europea, nella versione modificata nel 1996, che include sia il diritto alle pari opportunità che quello a un equo trattamento in materia di assunzione e occupazione, proteggendo da forme di discriminazione orientate secondo il genere.
L’art. 20 della Carta enuncia il principio di uguaglianza davanti alla legge,
l’art. 21 pone un divieto di generale di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali e anche sulla cittadinanza.
L’art. 10 sancisce che l’Unione europea, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, miri a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
L’art. 18 vieta qualsiasi forma di discriminazione effettuata in base alla nazionalità e prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando attraverso la procedura legislativa ordinaria, possano stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni.
L’art. 19 prevede, al paragrafo 1, che – fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione – il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, possa prendere provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.

Agostino Rossi
2025-06-22 06:18:27
Numero di risposte
: 18
Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea vieta la discriminazione in base alla nazionalità.
Esso consente inoltre al Consiglio di adottare provvedimenti opportuni per lottare contro le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
La discriminazione sulla base della nazionalità è sempre stata proibita dai trattati dell’Unione europea, così come la discriminazione sulla base del sesso nel contesto dell’occupazione.
Nel 2000 sono state adottate due direttive: la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione che vieta la discriminazione basata su orientamento sessuale, fede religiosa, età e disabilità nel settore dell’occupazione; la direttiva sull’uguaglianza razziale che vieta la discriminazione basata sulla razza o sull’etnicità, sempre nel settore dell’occupazione, ma anche in settori quali istruzione, previdenza sociale, compresi sicurezza sociale e assistenza sanitaria, prestazioni sociali, accesso e fornitura di beni e servizi.
Tutte le persone possono esercitare il diritto di ricorso in caso di discriminazione diretta o indiretta, ovvero in casi di trattamento differente in un contesto equiparabile senza una giustificazione oggettiva e legittima.
Le vittime di discriminazione possono inoltre richiedere assistenza agli organismi nazionali per la parità, ossia enti pubblici presenti sul territorio dell’Unione che si adoperano per la promozione della parità e della lotta contro la discriminazione.
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