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Come funziona l'assegno di ricerca?

Gian Palmieri
Gian Palmieri
2025-07-10 19:06:50
Numero di risposte : 20
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I titolari di assegno svolgono attività di ricerca sotto il coordinamento e la supervisione di un professore di ruolo o ricercatore. Il titolare dell’assegno è impegnato nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca della struttura stessa. L’attività di ricerca è compatibile con l’esercizio di attività libero professionale. L’assegnista può svolgere attività didattica nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Il titolare di Assegno di ricerca in servizio presso altra amministrazione pubblica deve essere collocato in aspettativa senza assegni. I dipendenti privati, ancorché part time, non possono usufruire di assegni di ricerca. La durata complessiva dei rapporti instaurati fra assegnista e Università di Parma, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni. L’assegno è incompatibile con altre borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca. L’assegnista è soggetto all’obbligo dell’iscrizione alla Gestione separata INPS. I redditi dell’assegno sono esenti IRPEF.
Sarita Testa
Sarita Testa
2025-07-02 05:49:05
Numero di risposte : 15
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L'assegno di ricerca è un contratto attribuito attraverso una selezione comparativa, per titoli e colloquio, a giovani studiosi in possesso del titolo di laurea magistrale e/o dottorato di ricerca, e di un curriculum idoneo a svolgere progetti di ricerca finanziati dall’Università. L'attività di ricerca viene svolta sotto la supervisione di un responsabile scientifico, senza vincoli di orario predeterminati. Un assegno di ricerca è conferito attraverso una selezione pubblica regolata da appositi bandi di concorso pubblicati sul sito di Ateneo e sui siti istituzionali. Un assegno di ricerca ha una durata compresa tra 1 e 3 anni ed è rinnovabile. La procedura per la presentazione della domanda di partecipazione alle selezioni su PICA - Piattaforma Integrata Concorsi Atenei - è esclusivamente online. L'importo minimo annuo dell'assegno di ricerca è pari a € 19.367,00 lordo percipiente. Imprese ed enti esterni all’Ateneo possono sostenere la ricerca candidandosi a finanziare programmi di ricerca di loro interesse, offrendo così il proprio contributo alla crescita professionale di giovani ricercatori e dando un supporto tangibile alle attività di ricerca sviluppate dall'Ateneo.
Ida Cattaneo
Ida Cattaneo
2025-06-23 20:43:08
Numero di risposte : 6
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L'assegnista svolge una collaborazione a carattere continuativo, relativa ad uno specifico progetto di ricerca. Lo svolgimento delle attività avviene in autonomia, nei limiti dettati dagli obiettivi dei programmi di ricerca sotto la direzione di un responsabile scientifico. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono prorogabili nell'arco dei complessivi 36 mesi. Gli assegni possono essere rinnovati. La durata complessiva degli assegni instaurati anche con altri enti, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni. Il conferimento dell'assegno avviene mediante selezione pubblica, per soli titoli o per titoli e colloquio. Viene stipulato un contratto di collaborazione alla ricerca tra l'università e il vincitore, che non si configura in alcun modo come un contratto di lavoro subordinato e non dà alcun diritto all'accesso nei ruoli del personale universitario. L'importo degli assegni è determinato dal Consiglio della struttura sulla base di un importo minimo stabilito con decreto MIUR ed un massimo pari a euro 27.258. Gli assegni di ricerca sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche mentre è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata INPS.
Agostino Rossi
Agostino Rossi
2025-06-23 16:34:28
Numero di risposte : 17
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Il contratto relativo all’assegno di ricerca può avere una durata compresa tra 1 e 3 anni e può essere rinnovato. È possibile assegnare contratti di assegni di ricerca ad uno stesso soggetto per non più di 5 anni per gli assegni finanziati da progetti europei, per non più di 4 anni per tutti gli altri assegni. Il limite va rispettato anche se l’assegno di ricerca è conferito a seguito di concorsi diversi presso lo stesso Ente/Università o Enti/Università distinti. Il rinnovo non può avere durata inferiore ad un anno. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni italiane o straniere e utili ad integrare, con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca. Un soggetto nel corso della sua carriera non può stipulare contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore/trice a tempo determinato per un periodo superiore a 12 anni, anche se non continuativi e con Università/Enti diversi. Il/la vincitore/trice dell’assegno di ricerca è tenuto/a a presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante gli eventuali assegni fruiti. Il contratto può essere recesso dall’assegnista stesso con un preavviso di almeno 30 giorni, o dal Direttore/trice della struttura accademica, nel caso di inadempimento grave e rilevante del titolare dell’assegno, ai sensi dell’art. 1460 c.c.