La Legge Gelli Bianco ridisegna i confini della colpa medica mettendo al primo posto la sicurezza del paziente senza dimenticare il diritto del professionista sanitario a lavorare con serenità e contiene norme che appartengono sia alla responsabilità penale che a quella civile e anche aspetti amministrativi relativi al settore assicurativo.
La Legge Gelli Bianco viene, inoltre, eliminato qualsiasi riferimento al grado di colpa come elemento soggettivo alla base dell’imperizia del medico qualora vengano rispettate le norme previste.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge.
Il medico, quindi, risponde della colpa per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio della sua attività in caso di: colpa anche lieve dettata da imprudenza o negligenza colpa anche lieve dettata da imperizia qualora non vengano rispettate le linee guida o che queste non risultino adeguate al caso.
La nuova legge introduce, infine, l’obbligo di assicurazione per le strutture pubbliche e private.
Viene abrogato il comma 3 e introdotto nel Codice Penale l’articolo 590-sexies che ha come oggetto la nuova disciplina della responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico.