La Legge 15 marzo 1997 n.59 all’art.21 ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche, quali enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico in grado di pianificare e attuare il servizio di istruzione.
L’art.21, comma 5, al fine di dare un senso concreto all’autonomia scolastica, riconosce alle istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, erogata dallo Stato, affinché si garantisca il funzionamento amministrativo e didattico.
La dotazione finanziaria essenziale è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell’utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
La dotazione essenziale si distingue in: Ordinaria: cioè una quota fissa per sedi principali, plessi, sezioni staccate o scuole coordinate, nonché la quota riferita ai singoli alunni, variabile per tipologia di scuola.
La dotazione finanziaria essenziale è erogata dal Ministero dell’Istruzione secondo le seguenti peculiari modalità, in virtù del disallineamento esistente tra anno finanziario (gennaio-dicembre) e anno scolastico (settembre-agosto).
La dotazione essenziale va inserita all’interno della sezione delle entrate del Programma annuale sull’aggregato 03 “Finanziamenti dallo Stato” – voce 01 “Dotazione Ordinaria”.
Trattandosi poi di entrata non vincolata, sarà possibile allocare le somme tra gli aggregati di spesa, secondo le modalità ritenute opportune dal Consiglio d’istituto, in sede di approvazione della variazione di bilancio o di approvazione del Programma annuale.
La dotazione finanziaria essenziale delle scuole site nel territorio della Regione siciliana è erogata non dal Ministero dell’Istruzione, bensì dalla Regione stessa, in virtù dell’autonomia di cui gode la regione a statuto speciale, ai sensi della Legge regionale n.6 del 24 febbraio 2000.