Il reato di riciclaggio disciplinato dall’art. 648 bis del Codice Penale punisce chi, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o utilità, provenienti da delitti non colposi compiuti da un soggetto terzo.
Le Autorità Internazionali, ed in primis il Fondo Monetario Internazionale, non condividendo tale impostazione e considerando il riciclaggio un fenomeno particolarmente grave, hanno raccomandato al legislatore Italiano di perseguire il riciclaggio anche quando venisse commesso dall’autore del reato presupposto.
Con la Legge 186 del 15 dicembre 2014, Disposizioni in materia di emissione e rientro di capitali all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale, è stata finalmente introdotta nel Codice Penale Italiano l’autonoma figura dell’Autoriciclaggio.
Il nuovo reato previsto dall’art. 648-ter, sanziona la condotta di chi, dopo aver commesso il reato presupposto, provvede a sostituire, trasferire od occultare i proventi del reato stesso - denaro, beni o altre utilità - per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
La punibilità è subordinata alla condizione che la condotta di trasferimento o sostituzione sia concretamente idonea a ostacolare la provenienza delittuosa del provento del reato.
La nuova disposizione elenca tassativamente le condotte passibili di incriminazione ovvero l’impiego, la sostituzione ed il trasferimento.
Autorevole dottrina sostiene che con il termine impiego il legislatore abbia inteso colpire l’utilizzazione del denaro, dei beni o delle altre utilità economiche, provenienti dal reato presupposto, per un determinato e specifico fine.
Il delitto in esame previsto dall’art. 648-ter comma.1 del Codice Penale, viene punito con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da € 5.000 a € 25.000.