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Come si compensa l'IMU a credito?

Moreno Barbieri
Moreno Barbieri
2025-07-24 00:11:33
Numero di risposte : 14
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Se per ipotesi, invece, in sede di saldo risulta: un credito Imu per la quota erariale versata erroneamente a giugno, e un debito Imu per la quota comunale, sarà possibile compensare i due importi. Se la differenza è a credito basterà chiedere il rimborso al Comune interessato, se invece la differenza è a debito il contribuente dovrà inoltrare al Comune un’istanza dove si evidenzierà che il saldo è stato calcolato tenendo conto della quota erroneamente versata allo Stato. Con la risoluzione 2/DF del 13.12.2012 il dipartimento delle Finanze, a ridosso della scadenza del saldo Imu, chiarisce anche che è possibile compensare gli importi statali con quelli comunali. In questo modo, ad esempio, un errato versamento allo Stato può essere usato per azzerare l’imposta dovuta o per versare un minor importo comunale.
Piero Pellegrino
Piero Pellegrino
2025-07-23 23:27:01
Numero di risposte : 12
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Per utilizzare il credito relativo all'IMU ordinaria per compensare l'IMU dovuta negli anni successivi, il contribuente deve presentare una richiesta in carta libera, non è previsto un apposito modulo. La possibilità di utilizzare il credito sarà confermata solo dopo che il Comune avrà verificato l'esistenza del credito e notificato al contribuente. La richiesta può essere presentata tramite Posta Elettronica Certificata o consegna a mano presso l'Archivio Protocollo Generale. Occorre allegare copia del documento di identità e del modello di pagamento F24. Per presentare la richiesta, devi avere un importo a credito relativo all'IMU ordinaria per un anno che non sia ancora scaduto. Il servizio è sempre accessibile e gratuito. Di utilizzare il credito riconosciuto per saldare l'IMU ordinaria degli anni successivi.
Miriana Martinelli
Miriana Martinelli
2025-07-23 21:38:29
Numero di risposte : 12
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In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”. Il nuovo codice da utilizzare è: “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”. Il legislatore è intervenuto a sostegno delle imprese turistiche prevedendo un contributo, come detrazione d’imposta da utilizzare a compensazione delle imposte da pagare pari al contributo è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU. Il contributo è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’IMU, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva.
Giuliano Ricci
Giuliano Ricci
2025-07-23 21:20:46
Numero di risposte : 21
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La compensazione avviene esclusivamente attraverso il modello "F24 Crediti PP.AA.". I crediti certificati utilizzati in compensazione sono individuati dal codice tributo: “PPAA” denominato “Crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni per il pagamento di somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario-articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. Il codice tributo va esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Il modello “F24 Crediti PP.AA.” prevede anche il campo “numero certificazione credito”, nel quale bisogna indicare il numero della certificazione del credito utilizzato in compensazione, attribuito dalla piattaforma elettronica di certificazione. I pagamenti si considerano perfezionati a condizione che: i crediti utilizzati in compensazione risultino da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica di certificazione e non siano stati già pagati dalla PA oppure impiegati per le altre finalità consentite dalla normativa vigente.
Emanuela Sorrentino
Emanuela Sorrentino
2025-07-23 20:00:13
Numero di risposte : 17
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Il contribuente può, invece che chiedere il rimborso, chiedere al comune autorizzazione ad utilizzare le somme di IMU a credito in compensazione di altra IMU da pagare. Quindi, ad esempio, il contribuente che ha un IMU a credito proveniente dal 2022 potrebbe chiedere autorizzazione al comune per utilizzare quel credito in compensazione per pagare l’IMU relativa al 2023. La possibilità di compensare, tuttavia, è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento dell’istanza presentata. L’utilizzo in compensazione dell’IMU a credito è limitata. Per farlo bisogna chiedere autorizzazione al comune verso il quale il credito è sorto. La compensazione, tuttavia, in base allo schema di regolamento IMU, può essere fatta solo tra IMU ed IMU (c.d. compensazione verticale). Quindi, tra debito IMU e credito IMU. Non si può utilizzare il credito IMU, ad esempio, per compensare un debito IRPEF.
Vania Verdi
Vania Verdi
2025-07-23 19:11:35
Numero di risposte : 11
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Tutto o parte dell’eventuale credito che risulta dal modello 730/2025 può essere utilizzato per il versamento, mediante compensazione nel modello di pagamento F24, di altre imposte non comprese nel modello 730, ad esempio l’IMU. La parte del credito che si chiede di utilizzare per il pagamento di altre imposte non sarà rimborsata. Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro è necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità. Ogni coniuge può, autonomamente, scegliere se e in quale misura utilizzare il credito che risulta dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento delle imposte da esso dovute per sé stesso. Dopo aver selezionato il pulsante “Aggiungi nuova voce” si può scegliere se utilizzare in compensazione il credito risultante da imposte principali e/o da imposte sostitutive. Una volta completata la dichiarazione, si può visualizzare l’importo del credito che si può utilizzare in compensazione per il versamento delle altre imposte nella sezione “Esito della Dichiarazione – Dati per la compilazione del modello F24” insieme al codice tributo, all’anno di riferimento, al codice regione e al codice comune. Se nella sezione “Imposte da compensare in F24”, si è scelto di utilizzare solo PARTE del credito in compensazione e si è indicato un importo superiore al credito che poi risulta dalla dichiarazione, l’importo da utilizzare in compensazione verrà ricondotto nei limiti del credito disponibile. Il modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito che risulta dalla dichiarazione, deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Seleziona “Si” se si vuole utilizzare l’intero credito oppure seleziona “No” se si vuole utilizzare il credito parzialmente e indica l’importo che si vuole utilizzare in compensazione. Seleziona “Si” se si vuole utilizzare l’intero credito oppure seleziona “No” se si vuole utilizzare il credito parzialmente e indica l’importo che si vuole utilizzare in compensazione.
Ivana Fontana
Ivana Fontana
2025-07-23 19:02:56
Numero di risposte : 17
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La compensazione tra crediti e debiti tributari consente ai contribuenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, di detrarre dalle quote dovute eventuali eccedenze di versamento e può essere relativa al medesimo tributo o relativa ai tributi IMU e TASI. La richiesta di compensazione deve essere presentata almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell’imposta dovuta. L’importo dell’obbligazione tributaria per la quale può essere richiesta l’estinzione mediante la compensazione non deve essere d’importo superiore a 1000,00 € e non deve essere intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. La compensazione è subordinata all’accoglimento della richiesta presentata.
Diamante Ferrara
Diamante Ferrara
2025-07-23 18:51:23
Numero di risposte : 13
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I contribuenti chiamati entro domani a versare gli acconti Imu e Tasi, potranno estinguere l’obbligazione tributaria anche a mezzo compensazione, infatti il modello F24 consente questa specifica procedura. Le regole applicabili sono quelle generali. I debiti Imu e Tasi sono compensabili con qualsiasi credito per tributi erariali. Tuttavia, il modello F24 non consente in alcun modo di compensare debiti e crediti relativi a tributi locali. In sostanza, nella disciplina dei tributi locali non è contemplata alcuna facoltà di compensazione a favore del contribuente. Gli Enti hanno tuttavia, come già ricordato, il potere di inserire nel regolamento comunale la possibilità di effettuare la compensazione, sia orizzontale che verticale. In tal caso, il contribuente dovrà attenersi alle prescrizioni regolamentari. Se, invece, non sono state adottate delibere sul punto, resta salvo il diritto al rimborso.
Francesca Conte
Francesca Conte
2025-07-23 18:31:07
Numero di risposte : 13
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Il rimborso o la compensazione sono disposti dopo le conseguenziali verifiche effettuate. Presentando l’istanza di rimborso o compensazione il Comune provvede a verificare l’effettiva spettanza e l’importo maggiormente versato e conseguentemente al rimborso o alla compensazione degli importi dovuti. Il contribuente può avanzare istanza di rimborso al Comune per: ottenere la possibilità di compensare il proprio credito sui successivi versamenti d’imposta; avere la restituzione delle somme versate in eccedenza. Ai fini del riconoscimento della compensazione o del rimborso è necessario compilare la domanda di istanza o compensazione allegando la documentazione che provi i pagamenti in eccesso e presentarla: Possono presentare l’istanza i soggetti che hanno versato maggiori somme, o somme non dovute, relativamente al tributo Imu. L’istanza può essere presentata anche da soggetto delegato.