Il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale, emerso dai controlli automatizzati, costituisce causa di decadenza.
La decadenza si verifica anche in caso di violazioni rilevanti, individuate dall’art. 22 co. 2 del DLgs. 13/2024 , quali:
Constatazione di reati tributari di cui al DLgs. 74/2000
Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta o IVA
Violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici o all’emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi
Sottrazione all’ispezione e alla verifica di documenti contabili obbligatori, ovvero altri documenti, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l’esistenza
Omessa installazione o manomissione degli apparecchi per l’emissione degli scontrini fiscali e manomissione dei registratori telematici
Alcune cause di decadenza possono essere sanate, secondo quanto previsto dall’art. 22 co. 3 del DLgs. 13/2024 con il ravvedimento operoso, purché le violazioni non siano già state constatate e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche.
Il ravvedimento si applica a violazioni quali:
Omesso versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato
Violazioni integranti reati tributari relativi ai periodi oggetto del concordato e ai tre precedenti
Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/sostituto d’imposta/IVA